Un secolo di interventi vaticani sugli ordini cavallereschi

La precisazione della Segreteria di Stato del 10 ottobre 2026 sugli ordini equestri si inserisce in una documentazione stratificata che copre oltre un secolo. Prende avvio dal riordinamento delle onorificenze pontificie attuato da Pio X con il breve Multum ad excitandos del 7 febbraio 1905. Ben prima delle note del 2012 e del 2026 la Santa Sede era intervenuta più volte per definire la propria posizione nei confronti degli ordini cavallereschi, dei sodalizi che ne rivendicavano l’eredità e dell’uso di titoli, insegne e cerimonie connesse. Alla documentazione proveniente direttamente dalla Santa Sede si sono progressivamente affiancati interventi della Conferenza Episcopale Italiana, di diocesi e di altri organismi ecclesiastici, soprattutto riguardo all’utilizzo di chiese e strutture pastorali da parte di organizzazioni non riconosciute. Si propone di seguito una raccolta cronologica dei principali documenti reperiti, con il testo integrale e il riferimento alla fonte.

DataFonte e oggettoTesto
14 marzo 1905L’Osservatore Romano, p. 3
Nota della Cancelleria degli Ordini Equestri (a seguito del breve Multum ad excitandos del 7 febbraio 1905)
In conseguenza del Breve Pontificio [Multum ad excitandos, 7 febbraio 1905 : « ASS » 37 (1904-1905) 565-571] riprodotto nel nostro numero del 12 corrente, siamo autorizzati a pubblicare la presente nota comunicataci dalla Cancelleria degli Ordini Equestri, con la quale si dà l’esatta classificazione degli Ordini Equestri Pontifici; togliendo con ciò qualunque equivoco sopra altri che in qualsiasi modo potessero ritenersi come riconosciuti ed approvati dalla Santa Sede, dichiarandoli assolutamente nulli.

1°) Supremo Ordine di Cristo. Classe unica di Cavalieri Collari.
2°) Ordine Piano. L’Ordine è distinto in tre gradi: Cavalieri di 1ª Classe Gran Croce; Cavalieri di 2ª Classe Commendatori; Cavalieri di 3ª Classe Cavalieri.
3°) Ordine di S. Gregorio Magno. L’Ordine è distinto in due classi: Civile e Militare. Ha in ciascuna tre gradi: Cavalieri di 1ª Classe Gran Croce; Cavalieri di 2ª Classe Commendatori; Cavalieri di 3ª Classe Cavalieri.
4°) Ordine di S. Silvestro. L’Ordine è distinto in tre gradi: Cavalieri di 1ª Classe Gran Croce; Cavalieri di 2ª Classe Commendatori; Cavalieri di 3ª Classe Cavalieri.
Ordine della Milizia Aurata, detto dello Speron d’oro. L’ordine ha una sola classe di Cavalieri. Quest’ordine destinato a premiare in modo particolare coloro che possono dichiararsi veramente benemeriti della Chiesa e del Sovrano Pontefice, è fuori rango, potendosi conferire tanto a chi nessun’altra distinzione Cavalleresca avesse della Santa Sede, quanto a chi fosse già insignito anche dell’Ordine Supremo di Cristo.
5°) Ordine del Santo Sepolcro. Di questo insigne Ordine il Sommo Pontefice, riservando sempre alla Sua Augusta Persona e per Essa al Cardinale Gran Cancelliere degli Ordini Equestri la Suprema Autorità, ha accordato al Patriarca Latino di Gerusalemme il Titolo di Gran Maestro, con facoltà di concederne le Insegne a secondo delle disposizioni date in proposito.
1° giugno 1933L’Osservatore Romano
(ripreso anche in Rivista Araldica, 1933, fasc. X, p. 479)
Nota sull’Ordine Ospedaliero di Santa Maria di Betlemme
Ci viene riferito che vengono offerte ad alte personalità e contemporaneamente a persone non degne di considerazione onorificenze di un cosiddetto Ordine di Santa Maria di Bethleem, cui a volte si attribuisce anche il titolo di “Pontificio”. Siamo in dovere di dichiarare che un tale Ordine non solo non è Pontificio, ma non è affatto conosciuto dalla Santa Sede, che desidera anzi siano messe in guardia le persone alle quali vengono eventualmente offerte le suddette onorificenze.
15-16 aprile 1935L’Osservatore Romano, p. 2
Nota sull’Ordine di San Lazzaro (ramo di Boigny)
«Da tempo viene svolta attività intesa a far rivivere e ad introdurre in Italia l’Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro ramo di Boigny, sia con l’offerta di onorificenze dell’Ordine per cavalieri e signore, sia con articoli diretti a sostenere l’esistenza dell’Ordine quale ramo francese dell’antico Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, il cui ramo italiano venne fuso nel 1572 con l’Ordine di San Maurizio.   Poiché l’Ordine di San Lazzaro di Boigny, non soltanto non è riconosciuto in Italia, ma risulta, anzi, definitivamente soppresso, per lo meno sin dal 1608, ad opera del Pontefice Paolo V e del Re Enrico IV, l’azione suindicata deve ritenersi illegale e sono state, pertanto, impartite le necessarie istruzioni perché sia fatta cessare, procedendo, ove occorra, nei confronti dei responsabili, ai sensi di legge.

Abbiamo già più volte avuto occasione di accennare alla fioritura di pseudo-Ordini Cavallereschi, che si è notata in questi ultimi tempi in Italia e fuori. Qualunque sia la denominazione assunta da questi cosiddetti Ordini (S. Giorgio di Miolans o del Belgio, S. Maria di Nazareth, S. Maria di Bethlem, S. Lazzaro, e simili), si tratta sempre di riesumazioni di antichi Ordini Cavallereschi, che sono completamente estinti, fatte da persone private le quali svolgono generalmente un’azione intensa, che finisce col sorprendere la buona fede di moltissimi, che non possono valutare al giusto punto queste iniziative sprovviste di ogni legittimità.

Il fenomeno è tanto più grave se si considera che queste iniziative, essendo poste abilmente sotto titoli di Istituzioni religiose storiche, per il più delle persone, anziché private – come sono in realtà – possono apparire sotto l’egida della Chiesa e della Santa Sede.

Non tutti sono tenuti a sapere che gli antichi Ordini Cavallereschi erano dei veri e propri Ordini Religiosi, dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, come ogni altro Ordine religioso, e costituiti da professi che emettevano i voti sacri prescritti dalle Regole, e godevano i redditi dei benefici ecclesiastici di cui erano investiti. Ma questi antichi Ordini non hanno di comune se non il loro antico titolo (quando questo è stato conservato) con le moderne decorazioni Equestri, le quali per una completa trasformazione giuridica del primitivo istituto possono sussistere in quanto un Sovrano o Capo di Stato nei limiti della propria giurisdizione dia ad esse la legittima consistenza civile.

Nulla di tutto questo nel preteso Ordine di S. Lazzaro. Sotto tale denominazione canonicamente per la Santa Sede non esiste più alcun Ordine da vari secoli. Lo aveva infatti già soppresso e incorporato all’Ordine di S. Giovanni (attuale Ordine di Malta) sin dal secolo decimo quinto; poi nel secolo decimo sesto, dopo una parziale e temporanea resurrezione, lo soppresse nuovamente come ente a sé, e lo incorporò all’Ordine di S. Maurizio (a. 1572), dando origine così all’attuale Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.

A causa poi delle ardenti questioni politiche del tempo in Francia, non ostante le tassative disposizioni della Santa Sede, la casa priorale di Boigny, col relativo godimento di benefici ecclesiastici, riuscì a mantenersi in vita in forza esclusiva di decreti dell’autorità regia e civile. Come si vede era una posizione tutt’altro che canonica e regolare per un Ordine religioso, sia pure, cavalleresco! Ma poi quando nel 1608 il Re di Francia Enrico IV, ad eliminare le continue difficoltà che sorgevano a questo proposito, ottenne dal Pontefice Paolo V il riconoscimento del nuovo Ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo, attribuì a questo nuovo Ordine i beni, le case e le persone, che nei confini dei suoi Stati avevano già appartenuto all’Ordine di S. Lazzaro. Da ciò è avvenuto che in Francia sino alla Rivoluzione sia esistito un Ordine Cavalleresco che veniva chiamato cumulativamente di Nostra Signora del Carmelo e di S. Lazzaro; mentre tale Ordine per la Santa Sede e per la Curia Romana era soltanto l’Ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo. Ognuno comprende su quali labili arene sia stato costruito l’edifizio del preteso Ordine di S. Lazzaro, oggetto del comunicato surriferito; e come siano destituiti di fondamento e di realtà i titoli di Cavalieri, Commendatori ecc. (per i laici) di Monsignori (per gli ecclesiastici) che si attribuiscono coloro che vengono ascritti sia ad esso, come a qualunque altro dei pretesi Ordini sopra accennati.
Ad eliminare poi ogni equivoco in materia diamo la lista degli Ordini Equestri Pontifici: 1) Il Supremo Ordine di Cristo; 2) L’Ordine dello Speron d’oro; 3) L’Ordine Piano; 4) L’Ordine di S. Gregorio Magno; 5) L’Ordine di S. Silvestro.
Oltre di questi, una particolare menzione deve farsi anche del Sovrano Ordine di Malta e dell’Ordine del S. Sepolcro; il primo per se stante, conservando tuttora il suo carattere conventuale; il secondo, perché posto sotto la protezione della Santa Sede».
25 agosto 1938L’Osservatore Romano«La Santa Sede considera abusiva tanto la denominazione dell’Ordine di Santa Maria di Betlem, quanto il conferimento di titoli onorifici cavallereschi sotto questa denominazione».
22 novembre 1946L’Osservatore Romano, p. 1
Nota sull’Ordine della Mercede
Siamo autorizzati a confermare che l’Ordine della Mercede per la Redenzione degli Schiavi è approvato e riconosciuto dalla Santa Sede esclusivamente quale Ordine Religioso Mendicante, privo di ogni facoltà relativa a concessioni di insegne o di titoli con aspetto di onorificenza cavalleresca. In conseguenza, ai diplomi dei così detti titoli e gradi cavallereschi dell’Ordine della Mercede, qualunque data e sigillo essi portino e da qualsiasi persona, ecclesiastica o laica, siano firmati, la Santa Sede non riconosce alcun valore.
19 febbraio 1947
(ripubblicato 21 marzo 1952 e 22 marzo 1953)
L’Osservatore Romano
Nota generale sugli ordini cavallereschi
Da qualche tempo si avverte il deplorevole fenomeno del sorgere di pretesi Ordini cavallereschi ad opera di iniziative private, che hanno il fine di sostituirsi alle forme legittime di onorificenze cavalleresche. Come altre volte già si è avvertito, questi sedicenti Ordini assumono il loro nome sia da Ordini realmente esistiti, ma da secoli estinti, sia da Ordini rimasti allo stato di progetto, sia infine da Ordini veramente fittizi e che non hanno mai avuto un qualsiasi precedente nella storia. Per maggiore confusione di idee poi da coloro, che ignorano la vera storia degli Ordini Cavallereschi e della loro evoluzione giuridica, a queste iniziative private, che si dichiarano autonome, vengono anche attribuite qualifiche, che ebbero la loro ragione d’essere nel passato, o che furono proprie di Ordini autentici, approvati a suo tempo dalla Santa Sede. Perciò, con una terminologia quasi monotona, questi così detti Ordini si attribuiscono, chi più chi meno, il titolo di Sacri, Militari, Equestri, Cavallereschi, Costantiniani, Capitolari, Sovrani, Nobiliari, Religiosi, Angelici, Celesti, Lascaridi, Imperiali, Reali, Delcassiani, ecc.
Nell’ambito di tali iniziative private, che non hanno in alcun modo una approvazione o un riconoscimento qualsiasi dalla Santa Sede, si possono annoverare i così detti Ordini di S. Maria o Nostra Signora di Betlem, di S. Giovanni d’Acri, detto anche semplicemente di S. Giovanni Battista, di S. Tommaso, di S. Lazzaro, di S. Giorgio di Borgogna, detto anche del Belgio o di Miolans, di S. Giorgio di Carinzia, del costantiniano di S. Stefano, del costantiniano Lascaride Angelico della Milizia Aurata, della Corona di Spine, del Leone della Croce Nera, di Sant’Uberto di Lorena o di Bar, della Concordia, di Nostra Signora della Pace… (a tutti questi e altri simili così detti Ordini cavallereschi con le annesse Associazioni di Croci d’Oro, di Argento, Azzurre, ecc., più o meno internazionali, devono certamente aggiungersi quelli che con qualcuno degli appellativi su accennati hanno assunto il titolo dalla Mercede, da S. Brigida di Svezia, da S. Rita da Cascia, dalla Legion d’Onore dell’Immacolata, da S. Giorgio di Antiochia, da S. Michele, da S. Marco, da S. Sebastiano, da S. Guglielmo, dallo storico non più esistente Ordine del Tempio, dall’Aquila rossa di S. Cirillo di Gerusalemme, ecc.).
 Ad evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa dell’uso indebito di documenti pontifici od ecclesiastici, già rilasciati per fini religiosi, o per Ordini semplicemente monastici, e ad impedire la continuazione di abusi, che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, siamo autorizzati a dichiarare che la Santa Sede non riconosce alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne, che siano rilasciati dai così detti su indicati Ordini.
9 aprile 1970L’Osservatore Romano, p. 2
(anche Rivista Araldica, 1970)
Nota sull’Ordine di Santa Brigida di Svezia
In seguito ad una solenne funzione per l’investitura di nuovi Cavalieri dell’Ordine Cavalleresco di S. Brigida di Svezia, avvenuta di recente in una chiesa parrocchiale di Roma, vari lettori ci hanno chiesto informazioni circa l’atteggiamento della Santa Sede di fronte ad Ordini Cavallereschi aventi intitolazioni sacre o dedicati a Santi.

Siamo ora in grado di confermare quanto già pubblicato in proposito, in passato, dal nostro giornale: la Santa Sede, oltre ai propri Ordini Equestri, riconosciuti dal Diritto Internazionale, considera come cattolici – e tutela – due soli Ordini Cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Tutti gli altri Ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali – come, per esempio, il su nominato Ordine di Santa Brigida, quelli di Nostra Signora di Betlemme e di S. Giovanni d’Acri, ecc., non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi.
18 luglio 1970L’Osservatore Romano, p. 2
Diffida relativa al Sovrano e Militare Ordine del Tempio di Gerusalemme
Diffida   In questi ultimi tempi e con accresciuta insistenza, la Sede Apostolica, tanto al centro, cioè nella Segreteria di Stato, quanto alla periferia, cioè presso alcune Rappresentanze Pontificie, è stata fatta oggetto di insistenze da parte di emissari di un certo Ordine Cavalleresco, che si attribuisce i titoli di Sovrano e Militare del Tempio di Gerusalemme.   Di fronte a questo atteggiamento inqualificabile, siamo autorizzati a mettere in guardia quanti appartengono alla Gerarchia, in Italia e all’Estero, ricordando che la Santa Sede riconosce soltanto il Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano detto di Malta e quello Equestre del Santo Sepolcro.   Nel caso specifico di cui ora ci occupiamo, sono troppo note le vicende storiche dell’antico Ordine del Tempio (dei Templari), che fu soppresso dal Pontefice Clemente V (1305-1314) e non fu mai restaurato da alcun altro successore.   Quindi questa moderna sua restaurazione, aggravata dalla pretesa denominazione di «Sovrano», non può che apparire un abuso e quindi illegittima.
28 novembre 1976L’Osservatore Romano
Nota sul Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme
Da varie parti ci sono state chieste informazioni sul « Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme » e, in particolare, come esso sia considerato dalla Santa Sede. A tale riguardo, siamo autorizzati a riconfermare le precisazioni pubblicate in passato dal nostro giornale. La Santa Sede, oltre ai propri Ordini Equestri, riconosce due soli Ordini cavallereschi : il Sovrano Militare Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nessun altro Ordine – o di nuova istituzione o derivato da omonimo Ordine medievale – gode di tale riconoscimento, non potendo la Santa Sede garantirne la legittimità storica e giuridica. Questo è anche il caso del su nominato «Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme», il quale ripete peraltro in forma quasi identica, e tale da creare ambiguità, la denominazione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, più comunemente noto come Sovrano Militare Ordine di Malta.
4 luglio 2002L’Osservatore Romano, p. 2
Precisazione generale
Vari lettori ci hanno chiesto informazioni circa l’atteggiamento della Santa Sede nei confronti di Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre.

Al riguardo, siamo autorizzati a confermare quanto già pubblicato in passato dal nostro giornale: la Santa Sede, oltre ai propri Ordini Equestri, riconosce e tutela due soli Ordini Cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
27 aprile 2004Segreteria di Stato – Prima Sezione Affari Generali (prot. n. 555477) Lettera alle Missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede«È costume che durante le cerimonie ufficiali i Diplomatici accreditati sfoggino, oltre alle decorazioni ufficiali e agli Ordini nazionali, le insegne di Ordini equestri riconosciuti dalla Santa Sede, che, come si sa, sono solamente in numero di due: il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La pratica vuole che i Diplomatici accreditati si astengano dall’aderire a degli Ordini equestri che non sono legati alla Santa Sede, anche se intitolati a Santi.»
06 giugno 2005Lettera circolare del Segretario generale  Vicariato di Roma  (prot. n. 581/05/GEN)
Circolare sugli Ordini Templari
« Carissimi, giungono spesso, presso questo Vicariato, segnalazioni di celebrazioni presso le chiese e cappelle della nostra Diocesi di c.d. Ordini dei Templari con c.d. investiture di nuovi cavalieri. Per incarico del Cardinale Vicario, mi premuro informarvi che, come più volte « L’Osservatore Romano » ha precisato, la Santa Sede riconosce e tutela solamente il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Pertanto i Rev.di parroci, rettori di chiese e cappelle pubbliche o anche di istituti religiosi, sono invitati a lasciar cadere le richieste d’uso delle chiese e cappelle medesime presentate da Ordini non riconosciuti, in particolar modo quelle concernenti celebrazioni eucaristiche finalizza te alle cosiddette investiture di nuovi cavalieri. Qualora davanti a richieste che vi pongono nel dubbio di concedere o meno l’uso delle chiese delle quali siete responsabili, vi invito a sottoporre previamente le domande a voi pervenute alla Segreteria Generale del Vicariato. Mi è gradita l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto assicurando il ricordo nella preghiera ».
21 maggio 2006L’Osservatore Romano, p. 2 Nota circa l’Ordine del Tempio (Templerorden)«Negli ultimi tempi, in Germania, sono circolate con insistenza voci di un presunto riconoscimento da parte della Santa Sede del c.d. Ordine del Tempio (Templerorden) e da più parti sono pervenute richieste di informazioni in merito all’autenticità di una lettera recante la firma dell’Em.mo Cardinale Segretario di Stato, che avallerebbe il vantato riconoscimento. Al riguardo, siamo autorizzati a dichiarare che tale lettera è falsa e non fa onore a quanti l’hanno prodotta. Com’è noto, l’antico Ordine del Tempio (Templari) fu soppresso dal Pontefice Clemente V (1305-1314) e non fu mai restaurato da alcun altro successore. Per quanto concerne gli Ordini Cavallereschi, possiamo confermare quanto già pubblicato in passato dal nostro giornale: la Santa Sede, oltre ai propri Ordini Equestri, riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.»
3 luglio 2012Comunicazione interna / circolare CEI prot. 483/2012 Nota relativa all’uso di chiese per cerimonie di investitura«Venerato Confratello,
la Segreteria di Stato, comunicando nei giorni scorsi a questa Segreteria Generale di aver ricevuto recentemente ulteriori segnalazioni di manifestazioni di Ordini Cavallereschi tenutesi in locali di proprietà della Chiesa, ha ribadito che “la Santa Sede riconosce soltanto il Sovrano Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e non intende innovare in merito”.
Mentre mi permetto di richiamare quanto indicato in precedenti note riservate dell’allora Segretario Generale S.E. Mons. Giuseppe Betori del 17 giugno 2005, prot. N. 568/05, e del 7 luglio 2006, prot. N. 624/06, mi premuro con la presente di farmi latore della indicazione di “ricordare a chi di dovere l’opportunità di astenersi dal celebrare o dal far celebrare nelle chiese e rettorie d’Italia cerimonie con Ordini non riconosciuti, in particolare finalizzate alle c.d. “investiture” di nuovi cavalieri, attesa anche l’illegalità della distribuzione di onorificenze e diplomi emanati da tali sodalizi, a tenore delle norme italiane in materia (articoli 7 e 8 della legge n. 178 del 3 marzo 1951, tuttora vigente).»
16 ottobre 2012Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede (B0585),  l’Osservatore Romano del 17 ottobre, p. 12, con il titolo «Santa Sede e ordini equestri»
Precisazione della Segreteria di Stato
La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all’atteggiamento della Santa Sede nei confronti degli Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato:

Oltre ai propri Ordini Equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta —ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta— e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito.

Tutti gli altri Ordini —di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali— non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi.

Ad evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell’uso indebito di luoghi sacri, e ad impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l’uso delle chiese e cappelle per le cosiddette “cerimonie di investitura”.
6 maggio 2025Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
(comunicazione trasmessa tramite lettera del Segretario Generale della CEI ai vescovi italiani) Prot. n. 1543/2025

Segnalazione relativa all’associazione «Templari Oggi»
Eminenza / Eccellenza Reverendissima, adempiendo all’incarico affidato da S.Em. il Card. Kevin Farrell, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, con lettera del 4 aprile scorso (prot. N. 00659/2025), mi occorre informarla dell’attività dei cosiddetti “Templari Oggi” già “Templari Cattolici d’Italia”, associazione canonica della Diocesi di Verona, soppressa nel 2022 con provvedimento confermato dal medesimo Dicastero nel 2023 e dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nel 2024. Purtroppo, alcuni membri di tale associazione, esibendosi ancora come “Templari Cattolici d’Italia” o “Templari oggi” o altra denominazione, continuano a svolgere attività in varie Diocesi italiane, presentandosi come una realtà che agisce in comunione con i Pastori della Chiesa e sotto la loro vigilanza. Anche in questo Anno giubilare, alcune persone, indossando la divisa dei “Templari Cattolici d’Italia” o dei “Templari Oggi”, prestano un servizio volontario in vari eventi del Giubileo a Roma o in altre località, contribuendo a promuovere tale realtà negli ignari fedeli. È evidente che tale situazione richiede attenzione e prudenza al fine di preservare i fedeli che entrano in contatto con questa associazione da qualsivoglia confusione e scandalo. Ciò considerato, il Dicastero raccomanda di esercitare la massima vigilanza e prudenza al riguardo. Grato per l’attenzione, profitto volentieri della circostanza per porgerLe il mio fraterno saluto.
12 maggio 2025Diocesi di Nardò-Gallipoli Notificazione Prot. n. 435/2025/02/VG Comunicazione relativa a due associazioni cavallerescheRisultano operanti nel territorio della Diocesi di Nardò-Gallipoli, due sedicenti “Ordini Cavallereschi”, che si ispirano al soppresso Ordine dei Templari, denominati rispettivamente: 1. ORDINE CAVALLERESCO DI NOSTRA SIGNORA DI SION, con sede in Gallipoli (LE); 2. CAVALIERI DEL TEMPIO – GRAN PRIORATO SAN GIOVANNI BATTISTA, con sede in Palmariggi (LE), che talvolta si presentano con le loro insegne a  celebrazioni liturgiche e a manifestazioni religiose.   Si rende noto che le suddette istituzioni, nonostante quanto vogliono far credere, non hanno ricevuto alcuna approvazione ecclesiastica ai sensi dei cann. 299-311 e 322-323 del vigente Codice di Diritto Canonico.   Pertanto: 1. non possono fregiarsi del titolo di “associazioni cattoliche”; 2. non possono presenziare alle liturgie e alle manifestazioni religiose della Chiesa Cattolica esibendo le loro insegne; 3. non possono usufruire dei luoghi sacri e delle strutture pastorali della Chiesa Cattolica per adempiere ai loro rituali e svolgere le loro riunioni o attività.   Si raccomanda di vigilare attentamente, perché non si introducano abusi di alcun genere, che possano essere a detrimento della genuinità della fede e della vita cristiana.
10 ottobre 2026Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede (B0803) Precisazione della Segreteria di Stato«La Segreteria di Stato, a seguito di numerose richieste di informazioni ricevute in merito all’atteggiamento della Santa Sede nei confronti di ordini equestri dedicati a santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato. Oltre ai propri ordini equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta –ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta– e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito. Tutti gli altri ordini equestri – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali –non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi. A evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell’uso indebito di luoghi sacri, e a impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l’uso delle chiese e cappelle per le cosiddette “cerimonie di investitura”.»

Dove la fonte dei documenti non è indicata puntualmente si fa riferimento alla rassegna documentale di Ius Ecclesiae e al thread del forum IAGI.

Una linea documentale lunga oltre un secolo

L’esame complessivo della documentazione consente di cogliere alcune linee di continuità.

La notificazione del 1905 appare principalmente orientata alla definizione e classificazione degli ordini pontifici. A partire dagli anni Trenta emergono invece interventi sempre più frequenti rivolti contro specifiche organizzazioni ritenute prive di legittimità o presentate come continuatrici di antiche istituzioni cavalleresche.

La precisazione del 1947 introduce formulazioni che ricompariranno ripetutamente nei decenni successivi, in particolare il riferimento all’assenza di valore attribuito ai diplomi e alle insegne rilasciati da determinati sodalizi e la preoccupazione per la tutela delle persone in buona fede.

Nel 1970 compare una formulazione ormai molto vicina a quella attualmente utilizzata, fondata sulla distinzione tra i due ordini riconosciuti e tutelati dalla Santa Sede, ossia il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e tutti gli altri ordini di nuova istituzione o che rivendicano una derivazione medievale.

Le note del 1976 e del 2002 consolidano ulteriormente questa impostazione, che giunge sostanzialmente immutata alle precisazioni del 2012 e del 2026.

Parallelamente, la documentazione più recente mostra una crescente attenzione agli aspetti pratici e pastorali della questione. Le comunicazioni della Conferenza Episcopale Italiana del 2012 e del 2025, così come la notificazione emanata dalla diocesi di Nardò-Gallipoli nel maggio 2025, concentrano infatti l’attenzione soprattutto sull’utilizzo di chiese, rettorie e strutture ecclesiastiche da parte di organizzazioni che si qualificano come ordini cavallereschi o che si richiamano a tradizioni cavalleresche storiche.


Dossier – la Santa Sede e gli ordini equestri

Il presente articolo fa parte di un dossier che il Notiziario Araldico ha dedicato alla precisazione diffusa dalla Segreteria di Stato della Santa Sede il 10 ottobre 2026 in merito agli ordini equestri. L’obiettivo è offrire un quadro documentato e il più possibile completo della questione, ricostruendo il contenuto della nota, il contesto storico nel quale si inserisce e le principali interpretazioni che ne sono state date.

Il dossier si articola in quattro contributi autonomi, ciascuno dedicato a uno specifico aspetto della vicenda:

·        Dossier: la Santa Sede e gli ordini equestri
Un dossier su testo, fonti e interpretazioni della precisazione vaticana del 10 ottobre 2026

·        Precisazione vaticana sugli ordini equestri
Testo integrale, confronto con il 2012 e analisi delle possibili ragioni della nuova pubblicazione

·        Un secolo di interventi vaticani sugli ordini cavallereschi
La raccolta dei principali documenti ecclesiastici sugli ordini cavallereschi dal 1905 al 2026

·        Ordini cavallereschi: nodi aperti
Un’analisi delle questioni che continuano a dividere studiosi e operatori del settore

I singoli articoli possono essere letti separatamente, ma sono stati concepiti come parti complementari di un unico percorso di approfondimento.

Coordinamento editoriale: Raffaele Coppola

Il dossier si limita a raccogliere e ordinare le fonti disponibili, distinguendo i fatti documentati dalle interpretazioni, senza prendere posizione sulle controversie in corso.

.

Scheda di approfondimento
Gli ordini cavallereschi in Italia

Ordini Cavallereschi

Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche nel territorio della Repubblica Italiana sono disciplinati dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178 (“Istituzione dell’Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze“).
In base al dettato normativo e alla consolidata prassi amministrativa, il regime d’uso si articola in tre macro-categorie:

1.      Uso libero (Ordini Nazionali, Pontifici e SMOM) I cittadini italiani possono liberamente insignirsi e fregiarsi dei titoli e delle decorazioni appartenenti a:
o    Ordini Nazionali della Repubblica Italiana: Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), Ordine Militare d’Italia, Ordine della Stella d’Italia, Ordine al Merito del Lavoro e Ordine di Vittorio Veneto;
o    Ordini della Santa Sede: Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa;
o    Ordini di sub-collazione pontificia e di patronato: Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
o    Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), in virtù della sua natura di soggetto di diritto internazionale recepito dall’ordinamento italiano.

2.      Uso soggetto ad autorizzazione (Ordini di Stati Esteri e Ordini “Non Nazionali”) Ai sensi dell’art. 7 della Legge 178/1951, l’uso nel territorio repubblicano delle onorificenze conferite da Stati esteri sovranamente riconosciuti o da Ordini “non nazionali” è subordinato al rilascio di un formale decreto di autorizzazione.
L’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni sono di esclusiva competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) (Servizio del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica).

3.      Divieti, sanzioni ed enti non riconosciuti L’articolo 8 della medesima legge vieta in modo assoluto il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche — sotto qualsiasi forma o denominazione — da parte di altri soggetti. Le relative sanzioni si applicano anche qualora i conferimenti siano avvenuti al di fuori del territorio nazionale.

In tale contesto assume particolare rilevanza la direttiva Persomil del 21 luglio 2020 e le successive modifiche del 2020 e del 2023, con i relativi allegati

Profili di opportunità politica e ruolo dell’ICOC
L’assenza di autorizzazione italiana all’uso delle insegne non coincide necessariamente, sul piano concettuale, con un giudizio storico sull’origine o sulla natura dinastica di un ordine. È il caso delle decorazioni degli Ordini di Casa Savoia (come l’Annunziata o i Santi Maurizio e Lazzaro), la cui autorizzazione è preclusa per ragioni di opportunità politica o costituzionale.

Per questo motivo, accanto alle valutazioni delle istituzioni statali, esistono anche classificazioni elaborate da organismi privati di studio, come l’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry), che non hanno valore giuridico ma sono frequentemente richiamate nella letteratura specialistica.
.

Articoli correlati: PRECISAZIONE SEGRETERIA DI STATO SU ORDINI EQUESTRI; Ordini cavallereschi: cosa dice la legge italiana

documento
La Precisazione della Segreteria di Stato in merito agli Ordini Equestri del 10 ottobre 2026
12 Ottobre 2026
Redazione

Cerca negli articoli

Questo servizio è offerto dal Centro Studi Araldici.
Questo servizio è offerto dal Centro Studi Araldici.
Come funziona la ricerca?

Siti Collegati

  • Banner del sito di Stemmario Italiano.
  • Banner del sito del Centro Studi Araldici.
  • Banner del sito del Araldica On Line.
  • Banner del sito Creare Stemmi
  • Banner del sito Araldica TV