Ordini cavallereschi: cosa dice la legge italiana
Le polemiche seguite al Capitolo Generale degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia del 26 e 27 settembre 2026 hanno riportato all’attenzione del pubblico una serie di norme spesso richiamate nelle cronache giornalistiche e nel dibattito politico: le disposizioni costituzionali sui titoli nobiliari, la legge sugli ordini cavallereschi, la disciplina dell’Ordine Mauriziano, le regole sull’uso delle insegne e alcuni successivi atti amministrativi.
Questo articolo non affronta le questioni dinastiche né prende posizione sulle vicende oggetto di discussione. Il suo scopo è esclusivamente documentario: presentare le principali fonti normative che disciplinano in Italia il conferimento delle onorificenze cavalleresche e l’uso pubblico delle relative decorazioni, fonti richiamate spesso nei dibattiti su questi temi, riportandone i passaggi essenziali e fornendo al lettore gli strumenti necessari per comprenderne il contenuto.
Le principali fonti richiamate nel dibattito
| Fonte | Oggetto principale |
| XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione | Titoli nobiliari e Ordine Mauriziano |
| Legge 3 marzo 1951, n. 178 | Sistema onorifico della Repubblica |
| Articolo 498 del Codice Penale | Usurpazione di titoli e onori |
| Legge 7 maggio 1954, n. 203 | Medaglia Mauriziana |
| Normativa sulle autorizzazioni | Uso delle onorificenze non nazionali |
| Circolare MAE 6 marzo 2009 | Ordini autorizzabili |
| Direttiva Persomil 21 luglio 2020 (e successive modifiche del 2020 e 2023) | Uso delle insegne da parte dei militari |
| D.L. 277/2004 e legge 4/2005 | Riordino dell’Ordine Mauriziano |
| Precisazione della Segreteria di Stato (2012) | Posizione della Santa Sede sugli ordini cavallereschi |
La XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione
La disciplina repubblicana dei titoli nobiliari e dell’Ordine Mauriziano trova il proprio fondamento nella XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione. Trattandosi di un testo relativamente breve, è opportuno riportarlo integralmente:
«I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.»
I primi due commi segnano il passaggio dal sistema monarchico a quello repubblicano in materia nobiliare. La Repubblica non riconosce i titoli nobiliari, ma consente che determinati predicati territoriali preesistenti possano continuare a figurare come parte del nome secondo le modalità previste dalla legge.
Particolarmente importante, ai fini dello studio degli Ordini cavallereschi, è il terzo comma, che conserva l’Ordine Mauriziano come ente ospedaliero. Su questa base costituzionale si innesteranno poi le successive riforme legislative che porteranno all’attuale assetto mauriziano.
Testo integrale della Costituzione della Repubblica Italiana
Titoli nobiliari e titoli cavallereschi Il principio costituzionale secondo cui «i titoli nobiliari non sono riconosciuti» non vieta l’uso privato o sociale di tali qualifiche, anche quando prive di fondamento storico, ma stabilisce che esse non producono effetti giuridici. Restano tuttavia applicabili le norme generali in materia di usurpazione di qualità, falso, truffa o inganno nei confronti di terzi quando l’uso di titoli o qualifiche sia idoneo a generare equivoci o a procurare indebiti vantaggi. Le onorificenze cavalleresche (compresi i titoli di Cavaliere, Commendatore, …) costituiscono invece una categoria distinta, tutt’ora in uso nell’ordinamento pubblico, e dunque non possono essere utilizzate liberamente senza averne effettivamente titolo (si veda l’articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178). L’assimilazione lessicale tra «titoli nobiliari» e «titoli/onorificenze cavalleresche», ricorrente in alcune ricostruzioni giornalistiche, non trova riscontro nella normativa. . |
La legge 3 marzo 1951, n. 178
Con la legge 3 marzo 1951, n. 178, il Parlamento definì il nuovo quadro degli ordini cavallereschi e delle onorificenze nella Repubblica Italiana.
Tre gli articoli di specifico interesse per quanto riguarda le concessioni e l’uso delle decorazioni cavalleresche:
Articolo 7
Tra le disposizioni più frequentemente citate figura l’articolo 7 della legge n. 178 del 1951, dedicato all’uso delle onorificenze non appartenenti al sistema onorifico nazionale.
Fra i passaggi più significativi si legge:
«I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in ordini non nazionali o da Stati esteri, senza autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.»
La disposizione introduce un elemento che spesso genera equivoci: la distinzione tra conferimento di un’onorificenza e autorizzazione al suo uso pubblico in Italia.
L’articolo non definisce quali ordini siano storicamente legittimi o illegittimi, né affronta questioni dinastiche. Esso regola invece le condizioni alle quali cittadini italiani possono utilizzare pubblicamente decorazioni o insegne ricevute al di fuori del sistema onorifico della Repubblica.
Gran parte delle successive circolari ministeriali e delle prassi amministrative si sviluppa proprio attorno all’applicazione di questa disposizione.
Articolo 8
L’altro articolo costantemente richiamato nel dibattito è l’articolo 8, dedicato alla concessione delle onorificenze non appartenenti al sistema onorifico nazionale.
I passaggi più significativi recitano:
«Salvo quanto è disposto dall’art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati.»
E ancora:
«Le disposizioni del secondo e terzo comma (che definiscono le sanzioni – ndr) si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all’estero.»
Dopo aver guardato a chi riceve le onorificenze, il legislatore si rivolge a chi le concede.
Pur prevedendo il rispetto di alcune eccezioni (indicate nell’articolo 7) la norma implicitamente avoca alla sola autorità statale la liceità dei conferimenti.
Articolo 9
Il terzo articolo di specifico interesse per identificare gli Ordini di cui sia possibile concedere le decorazioni, è l’articolo 9 della legge n. 178 del 1951, che affronta la questione, degli Ordini del cessato Regno d’Italia, tra cui in specifico l’Ordine supremo della Santissima Annunziata, e l’Ordine Mauriziano.
Il passaggio più significativo recita:
«L’Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi. L’Ordine della Corona d’Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.»
Va evidenziato che mentre per l’Ordine della Santissima Annunziata e per l’Ordine della Corona d’Italia si sancisca la soppressione, per l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, non essendo possibile disporre la soppressione in quanto costituzionalmente trasformato in ente ospedaliero, si prevede unicamente la cessazione di nuovi conferimenti.
La norma nasce in un contesto storico caratterizzato dalla necessità di disciplinare in modo unitario la materia dopo la fine della Monarchia. L’obiettivo è individuare quali onorificenze rientrino nel sistema dello Stato e quali, invece, restino esterne ad esso.
Per questo motivo la legge n. 178 del 1951 costituisce ancora oggi il principale riferimento normativo richiamato nelle discussioni sugli ordini cavallereschi.
Testo integrale legge n. 178 del 1951
La questione della titolarità dell’Ordine della Santissima Annunziata e dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Con bolla del 13 novembre 1572 (Pro Commissa Nobis) papa Gregorio XIII unì l’Ordine di San Maurizio a quello di San Lazzaro e attribuì il Gran Magistero in perpetuo al duca Emanuele Filiberto di Savoia e ai suoi successori. La titolarità in capo a Casa Savoia del più prestigioso degli Ordini sabaudi, ovvero dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata è invece ab antiquo, essendo stato istituito dai Savoia stessi già nel medioevo. La Repubblica Italiana, con la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione e soprattutto con l’articolo 9 della legge 3 marzo 1951, n. 178, ha conservato l’Ordine Mauriziano esclusivamente come ente ospedaliero e ha dichiarato «cessato il conferimento delle onorificenze dell’Ordine stesso» e «soppresso» l’Ordine della SS. Annunziata. Il contrasto tra l’antico patrimonio di diritti della casata (in particolare l’affidamento perpetuo del magistero mauriziano con bolla pontificia) e la successiva disciplina repubblicana alimenta il dibattito su quale sia oggi l’effettiva titolarità dei due Ordini, come evidenziato dalla contestazione formulata nell’esposto presentato alla Procura di Torino nel settembre del 2026 dal medico legale Enrico Manfredi Luserne d’Angrogne (secondo la grafia riportata da Il Fatto Quotidiano), che qualifica l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro come bene pubblico indisponibile. Il presente servizio giornalistico si limita a documentare le fonti; non prende posizione sulla risoluzione del contrasto. . |
L’articolo 498 del Codice Penale
Nel corso delle polemiche pubbliche viene frequentemente richiamato anche l’articolo 498 del Codice Penale, intitolato «Usurpazione di titoli o di onori».
Uno dei passaggi principali della norma prevede:
«Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, oppure si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, è punito…»
La disposizione non riguarda specificamente gli ordini dinastici né l’antica nobiltà. Essa tutela in termini generali il corretto utilizzo di titoli, qualifiche, gradi e decorazioni che l’ordinamento considera pubblicamente rilevanti.
Nel dibattito giornalistico l’articolo viene spesso evocato come riferimento generale quando si discute dell’uso di insegne o qualifiche onorifiche. Come ogni norma penale, la sua eventuale applicazione concreta dipende tuttavia dalle circostanze del singolo caso e dalla valutazione dell’autorità giudiziaria competente.
Testo integrale Articolo 498 Codice Penale.
La legge 7 maggio 1954, n. 203 e la Medaglia Mauriziana
Un’altra disposizione importante è la legge 7 maggio 1954, n. 203, dedicata alla Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
L’articolo 1 stabilisce:
«La decorazione istituita con le patenti magistrali 19 luglio 1839 sotto il nome di Medaglia Mauriziana è mantenuta con la denominazione di Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.»
La norma dimostra come la Repubblica abbia scelto di conservare una decorazione collegata alla tradizione mauriziana, attribuendole però un ruolo diverso da quello dell’antico Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
Questo elemento è particolarmente importante perché nel linguaggio comune vengono spesso confuse realtà profondamente differenti: l’Ordine dinastico, la Medaglia Mauriziana, il Nastro Verde, la Fondazione Ordine Mauriziano e l’Azienda Ospedaliera Mauriziana.
La legge del 1954 rappresenta quindi uno dei passaggi fondamentali per comprendere come parte dell’eredità mauriziana sia stata recepita nell’ordinamento repubblicano.
Testo integrale legge 7 maggio 1954, n. 203
Le autorizzazioni all’uso delle onorificenze non nazionali
L’articolo 7 della legge n. 178 del 1951 demanda allo Stato il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’uso delle onorificenze non nazionali.
Nel corso dei decenni si è così sviluppata una procedura amministrativa che coinvolge principalmente il Ministero degli Affari Esteri e la Presidenza della Repubblica.
Il punto centrale non riguarda l’esistenza dell’onorificenza, bensì la possibilità per un cittadino italiano di utilizzarne pubblicamente le insegne nel territorio dello Stato. È una distinzione che emerge chiaramente dalla formulazione stessa dell’articolo 7 e del successivo articolo 9, che costituiscono uno dei principali snodi interpretativi della materia.
Per comprendere come tale procedura sia stata concretamente applicata occorre fare riferimento anche ad alcuni successivi atti amministrativi, in particolare alla circolare del Ministero degli Affari Esteri del 2009 e alla circolare del Ministero della Difesa del 2020.
La circolare del Ministero degli Affari Esteri del 6 marzo 2009
La circolare del Ministero degli Affari Esteri del 6 marzo 2009 è frequentemente citata negli studi specialistici e nelle discussioni sugli ordini cavallereschi.
Pur non essendo una fonte legislativa, il documento ha assunto una notevole importanza pratica perché fornisce agli uffici indicazioni sull’applicazione dell’articolo 8 della legge n. 178 del 1951.
Particolare rilievo ha il passaggio nel quale vengono individuate le categorie di ordini per i quali l’autorizzazione può essere presa in considerazione. La circolare viene spesso richiamata perché distingue alcuni ordini storici preunitari da altre categorie di onorificenze e chiarisce l’orientamento seguito dall’amministrazione.
Essendo una circolare, il suo valore è diverso da quello di una legge: non crea nuove norme, ma documenta il modo in cui l’amministrazione interpreta e applica quelle esistenti.
Testo integrale della circolare del Ministero degli Affari Esteri del 6 marzo 2009
La direttiva Persomil del 21 luglio 2020 e le successive modifiche del 2020 e del 2023
Fra i documenti amministrativi più frequentemente richiamati nelle discussioni relative agli ordini cavallereschi figura la direttiva della Direzione Generale per il Personale Militare (Persomil) intitolata«Autorizzazione a fregiarsi di Ordini cavallereschi/Benemerenze non nazionali», emanata il 21 luglio 2020 e successivamente modificata il 20 novembre 2020 e il 25 maggio 2023.
La direttiva è destinata principalmente al personale delle Forze Armate e disciplina le modalità attraverso cui possono essere richieste e valutate le autorizzazioni previste dall’articolo 7 della legge n. 178 del 1951.
Particolarmente rilevanti sono gli allegati alla direttiva, che riportano elenchi di onorificenze considerate autorizzabili e non autorizzabili ai fini dell’uso in uniforme. È soprattutto l’Annesso 3 relativo alle onorificenze non autorizzabili ad essere richiamato nelle discussioni attorno all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, come nel caso del dibattito seguito al Capitolo Generale degli Ordini di Casa Savoia di Torino, tenutosi il 26 e 27 settembre 2026.
La modifica del maggio 2023 ha aggiornato alcuni aspetti applicativi della direttiva senza alterarne l’impianto generale, che continua a rappresentare uno dei principali riferimenti amministrativi in materia. Trattandosi di un atto interno dell’amministrazione militare, la direttiva non modifica la normativa vigente, ma documenta il modo in cui essa viene concretamente interpretata e applicata nell’ambito delle Forze Armate.
Il riordino dell’Ordine Mauriziano: decreto-legge n. 277 del 2004 e legge n. 4 del 2005
Un ultimo gruppo di norme riguarda il riordino dell’Ordine Mauriziano attuato tra il 2004 e il 2005.
L’articolo 1 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito dalla legge 15 dicembre 2004, n. 4, stabilisce:
«È istituita la Fondazione Ordine Mauriziano, cui sono attribuiti il patrimonio storico e culturale dell’Ordine Mauriziano e le relative funzioni di conservazione e valorizzazione.»
La riforma ha separato la componente sanitaria da quella storico-patrimoniale dell’antica istituzione. Da essa derivano l’attuale Fondazione Ordine Mauriziano e l’assetto contemporaneo delle attività ospedaliere mauriziane.
Per comprendere le differenti realtà che fanno riferimento alla storia ed alla tradizione dell’antico Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è quindi indispensabile tenere presente questa riforma. Essa non interviene sul tema degli ordini cavallereschi, ma sul patrimonio culturale e istituzionale derivato dall’antico Ordine conservato dall’ordinamento repubblicano.
I testi integrali del decreto-legge 277/2004, convertito poi dalla legge 4/2005
La precisazione della Segreteria di Stato della Santa Sede del 16 ottobre 2012
Fra i documenti frequentemente richiamati nel dibattito sugli ordini cavallereschi contemporanei figura anche una precisazione diffusa dalla Segreteria di Stato della Santa Sede il 16 ottobre 2012. Pur non appartenendo all’ordinamento giuridico italiano e non avendo natura legislativa per la Repubblica Italiana, il documento ha assunto negli anni un ruolo di riferimento per quanto riguarda i rapporti tra gli ordini cavallereschi e le istituzioni ecclesiastiche.
La Segreteria di Stato afferma:
«La Santa Sede riconosce e tutela unicamente i propri Ordini equestri, vale a dire l’Ordine Supremo del Cristo, l’Ordine dello Speron d’Oro, l’Ordine Piano, l’Ordine di San Gregorio Magno e l’Ordine di San Silvestro Papa. Oltre ai propri Ordini equestri, la Santa Sede riconosce e tutela il Sovrano Militare Ordine di Malta.»
La nota aggiunge inoltre:
«Per evitare equivoci, anche potenzialmente dannosi per persone in buona fede, la Santa Sede non riconosce né tutela istituzioni, recenti o meno recenti, che si qualificano come Ordini cavallereschi diverse da quelle sopra indicate.»
Lo scopo del documento è chiarire quali siano gli ordini riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento della Santa Sede. Esso non disciplina le onorificenze nell’ordinamento italiano, non interpreta la legge n. 178 del 1951 e non affronta le controversie dinastiche relative alle diverse case reali. Tuttavia la sua rilevanza pratica è notevole, poiché una parte significativa delle attività degli ordini cavallereschi contemporanei si svolge in ambito ecclesiale, attraverso celebrazioni liturgiche, investiture, pellegrinaggi e altre iniziative religiose.
Nel corso degli anni la posizione espressa dalla Santa Sede è stata richiamata anche in indicazioni rivolte alle diocesi circa l’opportunità di concedere chiese e altri luoghi di culto per cerimonie promosse da organizzazioni cavalleresche non riconosciute dall’autorità ecclesiastica.
Testo integrale della “precisazione della Segreteria di Stato della Santa Sede” del 16 ottobre 2012
Ordini nazionali e ordini non nazionali Nella legislazione italiana la distinzione tra «ordini nazionali» e «ordini non nazionali» riguarda il rapporto di un’onorificenza con lo Stato italiano, non la sua origine storica o il suo prestigio. Sono ordini nazionali quelli che appartengono al sistema onorifico della Repubblica; sono invece ordini non nazionali quelli conferiti da Stati esteri, dalla Santa Sede o da altri soggetti estranei all’ordinamento italiano, comprese alcune realtà di natura dinastica. L’articolo 7 della legge n. 178 del 1951 disciplina proprio queste onorificenze e le condizioni previste per il loro uso da parte dei cittadini italiani. La distinzione ha quindi carattere giuridico-amministrativo e non costituisce, di per sé, una valutazione sul valore storico, religioso o dinastico di un ordine. Le espressioni «ordini nazionali» e «ordini non nazionali» appartengono alla terminologia legislativa italiana. Nel linguaggio comune vengono talvolta sostituite dalle formule «ordini riconosciuti» e «ordini non riconosciuti», che non sempre coincidono con il significato attribuito dalle norme. . |
Dossier – Il caso degli Ordini Dinastici di Casa Savoia Il presente articolo fa parte del dossier del Notiziario Araldico dedicato alle vicende emerse in occasione del Capitolo Generale degli Ordini Dinastici di Casa Savoia di Torino (26-27 settembre 2026) e alle questioni storiche, giuridiche, dinastiche ed economiche ad esso collegate. Gli articoli del dossier: · Dossier: Ordini dinastici di Casa Savoia – pagina introduttiva Un dossier in sei articoli autonomi per orientarsi tra fatti, fonti e controversie emerse dopo il Capitolo di Torino · Il Capitolo Generale degli Ordini Savoia a Torino Cronaca del Capitolo Generale del 26-27 settembre 2026: assemblea, gala e celebrazione liturgica · L’inchiesta de Il Fatto Quotidiano sugli Ordini di casa Savoia Le inchieste de Il Fatto Quotidiano, le repliche degli interessati e gli sviluppi della vicenda tra marzo e ottobre 2026 · Casa Savoia e la nobiltà italiana Dichiarazioni, prese di posizione e orientamenti emersi tra associazioni e istituzioni del settore · L’eredità dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro: guida alle realtà mauriziane Una mappa chiara delle istituzioni nate dall’antico Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro · Ordini cavallereschi: cosa dice la legge italiana Costituzione, legge 178/1951, circolari e direttive: le fonti che regolano ordini e onorificenze in Italia · Ordini Savoia, quote di adesione e attività economiche I dati disponibili sulle quote, sulle società coinvolte e sulle attività economiche collegate agli Ordini Dinastici Coordinamento editoriale: Raffaele Coppola Il dossier si limita a raccogliere e ordinare le fonti disponibili, distinguendo i fatti documentati dalle interpretazioni, senza prendere posizione sulle controversie in corso. . |
Scheda di approfondimento Ordini Dinastici di Casa Savoia ![]() Con l’indicazione di Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia (abbreviata anche in ODS, OODDS o ODDCS) ci si riferisce al complesso degli Ordini cavallereschi la cui titolarità è conservata dalla Casa Reale in quanto considerati d’istituto dinastico o di patrimonio familiare, ben distinti da quelli statuali del Regno d’Italia (come l’Ordine Militare di Savoia, l’Ordine al Merito del Lavoro e l’Ordine Coloniale della Stella d’Italia), recepiti o trasformati dalla Repubblica Italiana. I singoli Ordini che compongono la struttura sono: Ordine Supremo della Santissima Annunziata Istituito nel 1362 da Amedeo VI di Savoia (con il nome di Ordine del Ciglio o del Collare), rappresenta la massima ed altissima onorificenza di Casa Savoia, riservata tradizionalmente a sovrani, principi ed eminenti personalità della vita pubblica. Il Gran Magistero è detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia, ma conteso da Aimone di Savoia-Aosta. Nell’ordinamento italiano la legge n. 178/1951 ne ha decretato la soppressione, motivo per cui per lo Stato non ha riconoscimento giuridico quale ordine cavalleresco, mentre figura tra gli ordini dinastici censiti dall’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry). Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Nato nel 1572 dalla fusione dell’Ordine di San Maurizio e dell’Ordine di San Lazzaro per bolla di papa Gregorio XIII, è lo storico ordine di merito sia civile che militare della dinastia sabauda. Il Gran Magistero è detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia e parimenti conteso da Aimone di Savoia-Aosta. Nell’ordinamento italiano la legge n. 178/1951 ne ha dichiarato cessato il conferimento statale conservandolo unicamente come ente ospedaliero, motivo per cui per lo Stato non ha riconoscimento giuridico quale ordine cavalleresco, ed esiste chi ne rivendica la titolarità pubblica o ne contesta i conferimenti dinastici anche quando privati; figura tra gli ordini dinastici censiti dall’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry). Ordine Civile di Savoia Istituito nel 1831 da re Carlo Alberto, nasceva per ricompensare le virtù civili, le scienze, le lettere, le arti e le professioni non coperte da meriti militari. Riservato originariamente a cittadini italiani, prevede una sola classe di benemeriti ed è limitato nel numero di componenti. Il Gran Magistero è associato alla figura del Capo di Casa Savoia (detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia e rivendicato dal ramo Aosta). Non è riconosciuto dalla Repubblica Italiana, ma figura tra gli ordini dinastici censiti dall’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry). Ordine al Merito di Savoia Istituito nel 1988 da Vittorio Emanuele di Savoia quale ordine di merito associato e complementare alla Casa Reale, concepito per premiare personalità italiane e straniere (sia uomini che donne) distintesi per servizi resi verso la dinastia o per opere caritative ed umane. Strutturato su più classi di merito, vede il Gran Magistero in capo a Emanuele Filiberto di Savoia. Privo di riconoscimento da parte della Repubblica Italiana, figura tra decorazioni di merito di patronato di una Casa già regnante censite dall’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry). Sito istituzionale degli Ordini Dinastici di Casa Savoia . |
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