Ordini cavallereschi: nodi aperti
La precisazione diffusa dalla Segreteria di Stato il 10 ottobre 2026 sugli ordini equestri ribadisce una posizione già espressa nel 2012. La Santa Sede riconosce e tutela i propri cinque ordini equestri, cui aggiunge il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Per gli altri ordini, siano essi di nuova istituzione o presentati come derivazioni di istituzioni medievali, dichiara di non poter garantire la legittimità storica e giuridica, le finalità e i sistemi organizzativi. Il documento conferma inoltre che considera inappropriato l’uso di chiese e cappelle per le cosiddette “cerimonie d’investitura”.
La lettura che il Notiziario Araldico dà della nota è che essa non giudica alcun ordine. Dichiara che la Santa Sede non può farsi garante della legittimità storica e giuridica, delle finalità e dei sistemi organizzativi degli ordini che non riconosce, e intende evitare equivoci e abusi dei fedeli più vulnerabili («a danno di molte persone in buona fede»). Indica dunque a quali ordini la Santa Sede può rispondere e, per esclusione, per quali non intende rispondere. La preoccupazione non è nuova: già nella nota del 15-16 aprile 1935 la Segreteria di Stato osservava che iniziative private poste sotto titoli di istituzioni religiose storiche possono apparire ai più sotto l’egida della Chiesa e della Santa Sede, pur non essendolo.
Ordini di merito, ordini aggregativi e responsabilità
Ai fini della presente analisi può essere utile distinguere i sodalizi cavallereschi in due realtà diverse. La prima è quella degli ordini di merito, onorificenze conferite per benemerenze, fra cui anche i cinque ordini equestri pontifici. La Chiesa ha dunque propri ordini di benemerenza, come ne hanno gli Stati e le dinastie. Chi li riceve non assume obblighi né entra in una comunità, e la nota non li mette in discussione.
La seconda realtà è quella degli ordini a natura aggregativa, ai quali si aderisce, di cui si condividono impegni e finalità, che possono prevedere l’emissione di voti religiosi, e che hanno governo, statuti e risorse proprie. Fra quelli che la Santa Sede riconosce e tutela: l’Ordine del Santo Sepolcro, e il Sovrano Militare Ordine di Malta. Per entrambi vi sono strumenti concreti di controllo. Nel Santo Sepolcro: un cardinale gran maestro nominato dal Pontefice, uno statuto approvato da Francesco nel 2020, la vigilanza del Consiglio per l’Economia sulle attività finanziarie, due rappresentanti della Santa Sede nella Consulta. Per Malta: il Gran maestro è un religioso, e la sentenza del Tribunale cardinalizio del 1953 (cui si potrebbe aggiungere la vicenda del 2016-2017), mostrano la dipendenza dalla Santa Sede.
Un esempio semplice mostra perché ciò conti. Una comune associazione di volontariato chiede al parroco di celebrare in chiesa la cerimonia di ammissione dei nuovi soci. Il parroco può stimarla e persino accettare di farne l’assistente spirituale, ma non approva il suo statuto, non sceglie chi la dirige e non vede i bilanci. Se in seguito emergessero problemi nella gestione dei fondi, chi aveva assistito alla cerimonia in chiesa, con un sacerdote presente, faticherebbe a distinguere fra l’associazione e la Chiesa. Nel caso degli ordini cavallereschi l’equivoco è più probabile: denominazione, simboli e liturgia richiamano istituzioni storiche che nella memoria collettiva sono già legate alla Chiesa.
C’è inoltre un fattore economico, che rende il tema meno astratto. Molti sodalizi cavallereschi contemporanei, di carattere aggregativo, finanziano almeno parte delle proprie attività attraverso quote di ammissione e contributi associativi periodici. Dove il bilancio si regge su queste entrate può maturare un incentivo ad ampliare la base associativa più che a selezionare i soci per impegno e servizio. È una dinamica strutturale, che può riguardare anche enti riconosciuti, nei quali trova un correttivo nei controlli esterni ricordati sopra. Per gli enti privi di vigilanza il correttivo manca. Delgado Galindo (sacerdote cattolico spagnolo, avvocato, canonista, teologo e autore, nominato da Papa Benedetto XVI Subsegretario del Pontificio Consiglio per i Laici dal 2011 al 2016), a proposito dei sedicenti ordini di nuova costituzione, osserva (Ius Ecclesiae 33/1, 2021) che hanno quasi sempre «scopi lucrativi», e la sentenza della Cassazione n. 9737/1999, da lui citata, richiama la relazione parlamentare del 1951 sull’abuso di tali distinzioni per fini speculativi. Sono rilievi generali, non riferiti a singoli ordini.
Non riconosciuto non significa illegittimo
La nota usa l’espressione «non riconosciuti», non «illegittimi». La formula, già presente nella nota del 9 aprile 1970, è una formula di non garanzia: non esprime un giudizio sui singoli sodalizi. Va però ricordato che nelle note precedenti il lessico verso Ordini specifici è stato più duro: dichiarandoli assolutamente nulli – riferito a tutti gli Ordini non riconosciuti ndr – (1905), illegale l’attività dell’Ordine di San Lazzaro di Boigny (1935), abusiva e illegittima la restaurazione dell’Ordine del Tempio (luglio 1970). Il già citato Delgado Galindo definisce illegittimi i tentativi neotemplari. La formula attuale non esclude dunque giudizi più severi in casi particolari.
Sotto l’espressione «tutti gli altri ordini equestri» convivono almeno tre situazioni.
La prima è quella delle realtà prive di una qualsiasi garanzia esterna, che si presentano come prosecuzione di ordini medievali estinti, come il Tempio soppresso nel 1312, o che sono di recente creazione: è il bersaglio storico delle note vaticane.
La seconda comprende gli ordini che fanno riferimento a un’altra entità istitutiva o di garanzia statuale o dinastica. Delgado Galindo sostiene che la Santa Sede riconosce gli ordini conferiti dagli Stati e anche quelli appartenenti al patrimonio araldico delle dinastie, regnanti o non più regnanti, che non hanno rinunciato ai propri diritti sovrani. Si tratta di un «riconoscere» diverso da quello della nota, che si riferisce agli ordini riconosciuti e tutelati dalla Chiesa, in questo caso potremmo definirlo un riconoscimento ‘indiretto’, non documentale. Infatti per l’ordinamento italiano gli ordini non nazionali richiedono l’autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri per l’uso delle insegne, e la nota del 1935 spiegava già che le moderne decorazioni cavalleresche possono sussistere in quanto un sovrano o capo di Stato conferisca loro consistenza civile, come appunto fa il Governo italiano nei confronti di alcuni Ordini dinastici.
La terza comprende gli ordini che fanno capo ad altre confessioni. Roberto Spreti Malmesi Griffo Focas di Cefalonia scrive su Ticinolive che il mancato riconoscimento da parte della Santa Sede non equivale all’assenza di riconoscimento in altre tradizioni ecclesiali, e ad esempio la pagina «Giovanniti Ortodossi» dichiara di porsi sotto la protezione spirituale della Chiesa Ortodossa canonica. Per la Santa Sede non si tratta di ordini illegittimi: sono fuori dall’ambito in cui può dare o negare un riconoscimento.
Il piano dello Stato italiano resta distinto. Secondo Silere non possum, la nota non ha effetti giuridici diretti. La legge n. 178/1951 vieta già il conferimento di onorificenze cavalleresche da enti, associazioni o privati e sanziona chi le conferisce e chi le usa. Il riconoscimento ecclesiale non sostituisce l’autorizzazione statale, né il contrario.
Gli ordini dinastici e il caso costantiniano
La nota non nomina alcun ordine. Silere non possum afferma che gli ordini dinastici restano il punto meno chiaro, perché il testo parla di «tutti gli altri» senza distinguerli. Nel 2012 Fabio Adernò, canonista, sostenne su ZENIT che la nota non riguardasse gli ordini dinastici e familiari italiani, elencando fra questi l’Annunziata, i Santi Maurizio e Lazzaro, il Costantiniano, Santo Stefano e San Giuseppe di Toscana. A suo avviso sono associazioni di fedeli di diritto pontificio.
Nello stesso anno il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio pubblicò due dichiarazioni, riferite ai due rami della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie. Quella del cosiddetto “ramo francese”, datata 19 ottobre 2012, afferma che l’Ordine non è un ordine della Santa Sede né è sotto la sua protezione, e al tempo stesso lo definisce soggetto di diritto canonico approvato da bolle papali, ricordando che i suoi gran priori cardinali sono stati nominati con l’autorizzazione della Segreteria di Stato. Quella del cosiddetto “ramo spagnolo”, a firma del presidente della Real Commissione per l’Italia, lo qualifica associazione pubblica di fedeli ai sensi del Codice del 1983 e sostiene che non rientri fra gli ordini di cui parla la nota. La lettera non indica però l’atto di erezione né l’autorità che lo avrebbe emanato.
Il punto è rilevante alla luce di Delgado Galindo. Una associazione pubblica di fedeli è eretta con decreto dell’autorità ecclesiastica competente, che ne risponde. Per completezza va segnalato che lo stesso autore scrive che attualmente non risulta possibile configurare come associazioni di fedeli aggregazioni con denominazione e struttura cavalleresca, precisando nelle conclusioni che si riferisce però alle realtà di nuova costituzione. In sostanza, le fonti esaminate collocano l’ordine dinastico in tre posizioni diverse: associazione di fedeli (SMOC spagnolo e Adernò), soggetto di diritto canonico ma non sotto la protezione della Santa Sede (SMOC francese), onore dinastico riconosciuto come tale (Delgado Galindo parlando però genericamente degli Ordini dinastici). Né il testo del 2012 né quello del 2026 scioglie la questione. Tal volta si osserva (Delgado lo fa relativamente agli Ordini neotemplari) che alla chiarezza non giova la presenza di alti prelati alle cerimonie di investitura e l’accettazione di cariche interne da parte loro.
La richiesta di cerimonie in chiesa
Resta una domanda, forse la più semplice: perché questi ordini chiedono di tenere le investiture in chiesa?
Una prima risposta è già nelle note del Vicariato di Roma (2005) e della CEI (2012): la sede ecclesiale dà al sodalizio una visibilità che può essere letta come avallo. Una seconda è che molti aderenti sono cattolici, e per loro un rito in chiesa dà senso religioso a un impegno. Delgado Galindo si chiede quali siano le motivazioni di chi desidera un ordine e le insegne, fra distinzione personale e prestigio sociale.
Una cosa comunque un sodalizio privato non può produrre da solo: il luogo e la presenza del clero. Ed è proprio su questo punto che la nota è più esplicita, quando dichiara di non ritenere appropriato l’uso delle chiese e cappelle per le cosiddette «cerimonie di investitura».
Dossier – la Santa Sede e gli ordini equestri Il presente articolo fa parte di un dossier che il Notiziario Araldico ha dedicato alla precisazione diffusa dalla Segreteria di Stato della Santa Sede il 10 ottobre 2026 in merito agli ordini equestri. L’obiettivo è offrire un quadro documentato e il più possibile completo della questione, ricostruendo il contenuto della nota, il contesto storico nel quale si inserisce e le principali interpretazioni che ne sono state date. Il dossier si articola in quattro contributi autonomi, ciascuno dedicato a uno specifico aspetto della vicenda: · Dossier: la Santa Sede e gli ordini equestri Un dossier su testo, fonti e interpretazioni della precisazione vaticana del 10 ottobre 2026 · Precisazione vaticana sugli ordini equestri Testo integrale, confronto con il 2012 e analisi delle possibili ragioni della nuova pubblicazione · Un secolo di interventi vaticani sugli ordini cavallereschi La raccolta dei principali documenti ecclesiastici sugli ordini cavallereschi dal 1905 al 2026 · Ordini cavallereschi: nodi aperti Un’analisi delle questioni che continuano a dividere studiosi e operatori del settore I singoli articoli possono essere letti separatamente, ma sono stati concepiti come parti complementari di un unico percorso di approfondimento. Coordinamento editoriale: Raffaele Coppola Il dossier si limita a raccogliere e ordinare le fonti disponibili, distinguendo i fatti documentati dalle interpretazioni, senza prendere posizione sulle controversie in corso. . |
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (SMOC) ![]() Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un ordine equestre dinastico. Secondo una tradizione leggendaria l’ordine fu fondato dall’imperatore Costantino il Grande nel 312 d.C., dopo la vittoriosa battaglia di ponte Milvio, che gli sarebbe stata propiziata dall’utilizzo come insegna e vessillo, del simbolo cristiano della X e della P sovrapposte (le iniziali di Cristo in greco) come da indicazione ricevuta in visione alla vigilia dello scontro armato. In conseguenza di ciò l’imperatore avrebbe affidato ai primi cavalieri il compito di ricordare l’evento e difendere il cristianesimo. Le prime tracce documentali certe risalgono però alla fine del 1500, quando con una “breve” papa Giulio III ha riconosciuto la dignità di Gran Maestro dell’ordine ad Andrea Angelo Flavio Comneno. Il gran magistero dell’ordine passò poi ai Farnese con Francesco Farnese nel 1697. Passaggio importante fu poi quello del 1718, quando papa Clemente XI con una “bolla” ne riconobbe la natura dinastica in capo ai Farnese indicando due condizioni essenziali all’assunzione del Gran Magistero e cioè, essere discendenti dei Farnese ed essere duchi di Parma e Piacenza. Nel 1731 morì senza eredi Antonio Farnese, ultimo duca di Parma, creando le premesse che hanno portato oggi l’ordine ad essere diviso in tre diversi rami. Alla morte di Antonio Farnese dunque, il Gran Magistero, insieme al ducato, passò al cugino Carlo di Borbone, che sarebbe poi divenuto re di Napoli, ed infine re di Spagna con il nome di Carlo III, il quale assumendo il trono di Spagna lasciò la titolarità del ducato di Parma, ma non il gran magistero dell’ordine. Carlo di Borbone asceso al trono di Spagna nel 1759 trasmise dunque corona di Napoli e gran magistero costantiniano al suo terzogenito Ferdinando Borbone Due Sicilie. Il passaggio fu confermato nel 1763 da un “monitorio” di papa Clemente XIII. Il Sacro Angelico Imperiale Ordine costantiniano di San Giorgio Successivamente l’autonomia politica del Ducato di Parma fu ripristinata con l’assegnazione – da parte del Congresso di Vienna – del trono ducale a Maria Luisa d’Asburgo-Lorena (o Maria Luigia di Parma), che pur non essendo una discendente farnesiana, in quanto duchessa di Parma, ritenne di ripristinare l’Ordine Costantiniano “parmense” nel 1816. Si crearono così due ordini omonimi. A Maria Luisa d’Asburgo-Lorena succedettero i Borbone-Parma, che conservano il gran magistero di questo ordine costantiniano tutt’oggi, con la denominazione di “Sacro Angelico Imperiale Ordine costantiniano di San Giorgio”. Lo SMOC “parmense” attualmente riconosce come Gran Maestro Sua Altezza Reale Carlo Saverio di Borbone Parma, principe di Borbone di Parma, in carica dal 2010. Nel frattempo il gran magistero costantiniano dell’ordine trapiantato a Napoli ha continuato a godere del riconoscimento papale e ad essere tramandato all’interno della dinastia Borbone Due Sicilie sino ai nostri giorni. Nel 1960 però si è aperta una disputa dinastico-successoria tra Alfonso Maria Borbone Due Sicilie (per il ramo cosiddetto spagnolo) e Ranieri Borbone Due Sicilie (per il ramo cosiddetto francese) che interessa sia il ruolo di Capo della Capo della Real Casa delle Due Sicilie (e dunque di Pretendente al Trono delle Due Sicilie) sia il gran magistero degli ordini dinastici del casato, fra cui l’ordine costantiniano. Tale contenzioso ha portato ad avere due rami separati e distinti del medesimo ordine, uno genericamente indicato come “spagnolo” ed uno come “francese”. Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Spagna Lo SMOC “spagnolo” riconosce oggi come Gran Maestro Don Pedro de Borbon y Orlean duca di Calabria, conte di Caserta, in carica dal 2015. Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Francia Lo SMOC “francese” riconosce oggi come Gran Maestro Carlo di Borbone Due Sicilie, duca di Castro, in carica dal 2008. Quest’ultimo ramo gode dello status consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite a New York, Ginevra e Vienna. In tutte e tre le sue declinazioni l’Ordine Costantiniano, è riconosciuto dallo Stato Italiano come “ordine dinastico non nazionale” legittimamente conferibile, ed il suo uso sul territorio italiano è autorizzabile a domanda dal Ministero degli affari esteri. . |
Scheda di approfondimento Gli ordini cavallereschi in Italia ![]() Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche nel territorio della Repubblica Italiana sono disciplinati dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178 (“Istituzione dell’Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze“). In base al dettato normativo e alla consolidata prassi amministrativa, il regime d’uso si articola in tre macro-categorie: 1. Uso libero (Ordini Nazionali, Pontifici e SMOM) I cittadini italiani possono liberamente insignirsi e fregiarsi dei titoli e delle decorazioni appartenenti a: o Ordini Nazionali della Repubblica Italiana: Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), Ordine Militare d’Italia, Ordine della Stella d’Italia, Ordine al Merito del Lavoro e Ordine di Vittorio Veneto; o Ordini della Santa Sede: Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa; o Ordini di sub-collazione pontificia e di patronato: Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; o Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), in virtù della sua natura di soggetto di diritto internazionale recepito dall’ordinamento italiano. 2. Uso soggetto ad autorizzazione (Ordini di Stati Esteri e Ordini “Non Nazionali”) Ai sensi dell’art. 7 della Legge 178/1951, l’uso nel territorio repubblicano delle onorificenze conferite da Stati esteri sovranamente riconosciuti o da Ordini “non nazionali” è subordinato al rilascio di un formale decreto di autorizzazione. L’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni sono di esclusiva competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) (Servizio del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica). 3. Divieti, sanzioni ed enti non riconosciuti L’articolo 8 della medesima legge vieta in modo assoluto il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche — sotto qualsiasi forma o denominazione — da parte di altri soggetti. Le relative sanzioni si applicano anche qualora i conferimenti siano avvenuti al di fuori del territorio nazionale. In tale contesto assume particolare rilevanza la direttiva Persomil del 21 luglio 2020 e le successive modifiche del 2020 e del 2023, con i relativi allegati Profili di opportunità politica e ruolo dell’ICOC L’assenza di autorizzazione italiana all’uso delle insegne non coincide necessariamente, sul piano concettuale, con un giudizio storico sull’origine o sulla natura dinastica di un ordine. È il caso delle decorazioni degli Ordini di Casa Savoia (come l’Annunziata o i Santi Maurizio e Lazzaro), la cui autorizzazione è preclusa per ragioni di opportunità politica o costituzionale. Per questo motivo, accanto alle valutazioni delle istituzioni statali, esistono anche classificazioni elaborate da organismi privati di studio, come l’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry), che non hanno valore giuridico ma sono frequentemente richiamate nella letteratura specialistica. . |
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