Per la Consulta è Emanuele Filiberto il Capo di Casa Savoia

«La successione dinastica è regolata dalle norme dello Stato cui appartiene la Dinastia». Con questi termini, la declinazione pro Emanuele Filiberto della Consulta dei Senatori del Regno ha pubblicato a Firenze un aggiornamento al documento sulla legittimità della successione in Casa Savoia, rispondendo alle recenti dichiarazioni avanzate da Aimone di Savoia, Duca d’Aosta, in merito alla titolarità di Capo della Casa Reale.

Il contesto della controversia

Come documentato dal Notiziario Araldico lo scorso 10 aprile, Aimone di Savoia ha reso pubblica una comunicazione ufficiale rivendicando il ruolo di Capo della Casa e il Gran Magistero degli Ordini Dinastici, affermando che «mi sento in dovere di ribadire e confermare il mio status dinastico e il mio ruolo di Capo della Casa con tutte le sue prerogative». La dichiarazione del Duca d’Aosta si fonda su una lettura delle leggi dinastiche sabaude che individua nel matrimonio di Vittorio Emanuele con Marina Doria, celebrato nel 1970-1971 senza il previo assenso del Capo della Casa, gli estremi di una decadenza da cui deriverebbe il trasferimento dei diritti successori al ramo cadetto degli Aosta.

La risposta della Consulta: struttura e fondamenti giuridici

Il documento diffuso dalla Consulta dei Senatori del Regno, sottoscritto dal presidente Giovanni Duvina in data 11 aprile 2026, articola la risposta intorno a una duplice argomentazione: l’analisi delle norme giuridiche vigenti e l’esame della documentazione storica di fatto.

Sotto il profilo normativo, il documento ripercorre quattro strati successivi di legislazione.

  1. Le Regie Patenti del 13 settembre 1780 e del 16 luglio 1782, emanate da Vittorio Amedeo III, regolamentavano il matrimonio dei principi mediante la previsione del consenso del sovrano, con sanzioni graduate: discrezione sovrana in caso di mancanza di consenso; decadenza dalla successione al trono qualora il matrimonio fosse stato contratto con persona «di condizione e stato inferiore».
  2. Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848, pur confermando la Legge Salica all’articolo 2, abrogava all’articolo 81 «ogni legge contraria al presente Statuto», con conseguente abrogazione – sostiene il documento – anche delle sanzioni previste dalle Regie Patenti.
  3. Centrale nella risposta della Consulta è l’analisi della Costituzione della Repubblica italiana, in particolare della XIII Disposizione Transitoria. Il documento distingue metodicamente i due commi: il primo circoscrive in modo inequivocabile l’appartenenza a Casa Savoia, escludendo dai diritti civili e politici tutti i membri della famiglia. Il secondo comma designa specificamente i soggetti sottoposti al regime dell’esilio—«gli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi»—individuando così, secondo l’interpretazione proposta, i veri eredi al trono, ovvero i discendenti di Vittorio Emanuele III e Umberto II.
  4. La Consulta segnala che la Repubblica non ha mai applicato la pena dell’esilio ai discendenti maschi del ramo Aosta, né ha negato loro il diritto di voto. Riporta come elemento decisivo una delibera del 2 novembre 1983 della Commissione Elettorale Mandamentale di San Giovanni Valdarno, che riconobbe ad Amedeo d’Aosta il diritto di voto in quanto «collaterale in settimo grado dell’ex re Umberto II», idoneo a porlo al di fuori dell’ambito di applicazione della XIII Disposizione Transitoria alla luce dell’articolo 77 del Codice Civile, il quale non riconosce parentela oltre il sesto grado. La delibera si basava su pareri di giuristi quali Paolo Barile, Alessandro Pizzorusso e Umberto Santarelli.

L’analisi fattuale: documenti assenti, documenti presenti e dichiarazioni pubbliche

Accanto alle considerazioni giuridiche, il documento affronta il profilo fattuale, prendendo in esame specificamente il matrimonio di Vittorio Emanuele con Marina Doria.

  1. La Consulta osserva che, ove anche si intendesse richiamare la vigenza delle Regie Patenti—operazione che dichiara infondata—mancherebbe comunque il disconoscimento formale da parte di Umberto II.

    In tal senso, il documento sottolinea che nel lasso temporale fra il 1970 (data del matrimonio) e il 1983 (morte di Umberto II), il Re dispose di tredici anni per eventualmente pronunciarsi sulla successione. Non vi è alcun atto formale che documenti tale disconoscimento. Il documento rileva inoltre che Umberto II, laddove avesse inteso modificare la linea successoria, avrebbe agito nel rispetto della formalità e della pubblicità che aveva annunciato nella lettera privata del 5 gennaio 1960 al figlio Vittorio Emanuele in merito alle relazioni del principe con Dominique Claudel, pure citata e riportata nella documentazione prodotta da Aimone. Tale lettera, sottolinea la Consulta, rimase un appello privato e non fu reiterata all’occasione del matrimonio con Marina Doria.
  2. La Consulta evidenzia inoltre un atto ufficiale registrato a Losanna il 7 dicembre 1983 presso la «Greffe Municipal, Bureau des déclarations», in cui la Regina Maria Josè e le Principesse Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice—in qualità di eredi designati di Umberto II e alla presenza degli Esecutori Testamentari quali Simeone di Sassonia Coburgo, Maurizio d’Assia e Guibert d’Udekeim—riconoscono «il Principe Vittorio Emanuele, in quanto Capo di Casa Savoia, è il Gran Maestro del SS. Ordine de L’Annunziata e dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e che è depositario dei Grandi Collari del primo». Tale riconoscimento, secondo la Consulta, proviene da testimoni di altissimo rango rappresentanti altre corti europee.
  3. Il documento prosegue affrontando la questione della reintegrazione del ramo Aosta nei diritti dinastici italiani. La Consulta ricorda che quando Aimone di Savoia Aosta abdicò dal trono di Croazia, non fu mai reintegrato quale membro della Real Casa d’Italia che aveva abbandonato. Una eventuale reintegrazione in posizione di successore al trono italiano avrebbe richiesto la concessione della dignità di Principe Reale, caratteristica distintiva dei membri della Casa aventi diritto di successione. Il mantenimento del titolo di Altezza Reale (attribuito al Duca d’Aosta quale erede del trono croato) differisce, secondo la Consulta, dalla qualifica di Altezza Serenissima propria dei principi cadetti, evidenziando una distinzione status nominale fra il ruolo del Duca d’Aosta e quella dei possibili successori al trono italiano.
  4. Un capitolo del documento è dedicato alle dichiarazioni pubbliche dello stesso Duca Amedeo, nel suo libro «Proposta per l’Italia» (2005) e in interviste degli anni 1983-1984. La Consulta cita passaggi in cui il Duca d’Aosta riferendosi ai «cugini Carignano» dichiara: «Il Capo della Casa è mio cugino Vittorio Emanuele e dopo di lui l’erede è suo figlio Emanuele Filiberto»; inoltre, in un’intervista al Corriere della Sera del 22 marzo 1983, il medesimo Amedeo d’Aosta afferma: «Gli Aosta, insomma, una riserva dei Savoia, una risorsa per l’Italia». In un’intervista a EPOCA del maggio 1984, infine: «Se io fossi re? Non esageriamo, è una possibilità remota, perché noi siamo la famiglia cadetta e, prima di me, ci sono Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele Filiberto».

Chiusura e contesto della pubblicazione

Il documento conclude riprendendo una considerazione di carattere costituzionale sulla funzione della monarchia quale garanzia di continuità istituzionale. La Consulta fa infine presente che nella vigenza della Repubblica, i compiti affidati dalla Consulta risalgono alle disposizioni di Umberto II del 1955 e riaffermano che «spettano a S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, P.pe di Piemonte e P.pe di Venezia la titolarità di Capo della Casa Reale che ha unito l’Italia, 1385 anni dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente».

La pubblicazione del documento avviene in un contesto che il Notiziario Araldico ha documentato come caratterizzato da «rinnovata attenzione mediatica sulla gestione degli ordini dinastici e su recenti iniziative pubbliche», con implicazioni sia sul piano della titolarità del Gran Magistero degli Ordini Dinastia di Casa Savoia sia sul riconoscimento interno e internazionale delle questioni di successione nel casato sabaudo.

Sito Internet di Emanuele Filiberto di Savoia

Il documento diffuso dalla Consulta dei Senatori del Regno in difesa delle pretenzioni di Emanuele Filiberto di Savoia


Scheda di approfondimento
Consulta dei Senatori del Regno

casa reale

La “Consulta dei Senatori del Regno” è un’associazione 
che si definisce “storico culturale apolitica apartitica, che nell’ambito e nel rispetto delle norme vigenti nello Stato, persegue la finalità di studio storico scientifico volto a mantenere vivi i valori risorgimentali che portarono all’unità di Italia“.

Fondata il 20 gennaio 1955 come “Gruppo vitalizio dei senatori del Regno”, ha assunto l’attuale denominazione nel 1965.

Dal 2001 esistono due associazioni che utilizzano la medesima denominazione e si pongono in continuità con l’ente istituito nel 1955, una a favore del ramo Savoia che fa riferimento a Emanuele Filiberto, l’altra del ramo Savoia denominato anche Aosta-Savoia, che fa riferimento ad Aimone.

> Sito istituzionale Consulta dei Senatori del Regno pro Emanuele Filiberto di Savoia
> Sito istituzionale Consulta dei Senatori del Regno pro Aimone di Savoia-Aosta
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Scheda di approfondimento
Disputa dinastica Casa Savoia

stemma savoia

Il ruolo di Capo di Casa Savoia, e dunque di Pretendente al Trono d’Italia, è oggi oggetto di una disputa tra i rappresentanti di due rami dello stesso casato, quello primogenito oggi rappresentato da Emanuele Filiberto (figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e nipote di Umberto II, ultimo re d’Italia) e quello cadetto dei Savoia-Aosta, oggi rappresentato da Aimone di Savoia-Aosta.

Il matrimonio controverso
A giustificare l’apertura del contenzioso, il matrimonio contratto da Vittorio Emanuele di Savoia civilmente nel 1970 e religiosamente nel 1971, con Marina Doria.
Tale matrimonio infatti avvenne senza consenso da parte di Umberto II (in quel momento capo della Real Casa), con una donna priva di un adeguato stato nobiliare; tali circostanze secondo le leggi dinastiche di Casa Savoia decretano l’immediata decadenza del principe contraente il matrimonio da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza.
Conseguentemente il titolo di Capo di Casa Savoia e Pretendente al Trono d’Italia spetterebbe ad Aimone di Savoia-Aosta.

Vittorio Emanuele contesta sotto diversi punti di vista le rivendicazioni del ramo cadetto del casato, ed in particolare sostiene che con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, le leggi di successione per la Casa Reale previste dal Regno d’Italia, siano decadute e non producano più effetti civili nei riguardi dell’ex Casa Reale.

La modifica delle norme successorie
Più recentemente la disputa è stata alimentata anche da un decreto di Vittorio Emanuele del 28 dicembre 2019, che come nel caso anche di altre case regnanti europee, ha sostanzialmente abrogato la legge salica, modificando le leggi successorie del casato e consentendo la successione femminile, con la motivazione di doversi adeguare “alle norme comunitarie sull’uguaglianza di genere“.

Il decreto è stato contestato dai Savoia-Aosta in quanto Vittorio Emanuele essendo decaduto dal ruolo di Capo di Casa Savoia non avrebbe avuto i titoli per poterlo emettere, non avrebbe comunque seguito le procedure necessarie, e sarebbe motivato unicamente dall’esigenza di consentire la successione alle sue nipoti (Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele, ha avuto due figlie femmine e nessun maschio). Infatti in assenza di tale decreto in futuro ad Emanuele Filiberto nel ruolo di Capo della Real Casa e di Pretendente al Trono d’Italia subentrerebbe comunque la discendenza maschile del ramo Savoia-Aosta.

***
Gli stralci pertinenti alla disputa
, delle leggi dinastiche del casato, in materia successoria:

> Regie lettere patenti del 13 settembre 1780, emanate da Vittorio Amedeo III:
Art. 1. Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori, si stimeranno adatti al caso.
Art. 2. Se nell’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia.
Art. 3. Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi.

>Regio editto del 16 luglio 1782, anch’esso emanato da Vittorio Amedeo III:
Art. 10. I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori, e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all’occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti.

>Statuto Albertino del 4 marzo 1848:
Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

>Codice Civile del 2 aprile 1865:
Art. 69. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re.
Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l’uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell’altro.

>Codice Civile del 16 marzo 1942:
Art. 92. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.

Nota documentale pro Emanuele Filiberto di Savoia
Nota documentale pro Aimone di Savoia
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Scheda di approfondimento
Ordini Dinastici di Casa Savoia

ODDCS

Con l’indicazione di Ordini Dinastici di Casa Savoia (abbreviata anche in ODS oppure OODDS oppure ODDCS) ci si riferisce ad alcuni Ordini Cavallereschi già esistenti durante il Regno d’Italia, il cui magistero è stato conservato da Casa Savoia in quanto considerati dinastici (cioè appartenenti al patrimonio familiare) e non statuali (cioè appartenenti al patrimonio dello Stato Italiano, come invece l’Ordine militare di Savoia, l’Ordine al merito del lavoro e l’Ordine coloniale della Stella d’Italia).

Essi sono:
•L’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, il primo e più prestigioso Ordine di Casa Savoia, il cui magistero è detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia ma conteso da Aimone di Savoia-Aosta; la Repubblica Italiana non riconosce quest’Ordine, che è invece riconosciuto dall’ICOC (International Commission for the Orders of Chivalry)
•L’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, secondo per importanza fra gli Ordini di Casa Savoia, il magistero è detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia ma conteso da Aimone di Savoia-Aosta; la Repubblica Italiana non riconosce quest’Ordine, che è invece riconosciuto dall’ICOC (International Commission for the Orders of Chivalry)
•L’Ordine al Merito Civile di Savoia (o Ordine al Merito di Savoia), istituito nel 1988, in qualche modo erede e prosecutore dell’Ordine della Corona d’Italia e dell’Ordine Civile di Savoia, il magistero è detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia; la Repubblica Italiana non riconosce quest’Ordine, che è invece riconosciuto dall’ICOC (International Commission for the Orders of Chivalry)

Sito istituzionale degli Ordini Dinastici di Casa Savoia
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ritratto
Emanuele Filiberto di Savoia
14 Aprile 2026
Claudio Fontana

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