Ordini Dinastici Casa Savoia: Aimone concede una Gran Croce mauriziana

La disputa dinastica per il ruolo di Capo di Casa Savoia, che vede contrapposti Emanuele Filiberto di Savoia e Aimone di Savoia (lontani cugini) si arricchisce di un nuovo significativo episodio, questa volta sul fronte degli Ordini Dinastici di Casa Savoia.

Infatti sebbene formalmente il Gran Magistero di tali Ordini (Ordine Supremo della Santissima Annunziata, Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e Ordine Civile di Savoia) sia fra gli oggetti del contendere, sino ad ora non si aveva notizia pubblica di azioni concrete da parte di Aimone che mettessero in discussione il ruolo di Gran Maestro che Emanuele Filiberto (e prima di lui il padre Vittorio Emanuele) esercita apertamente.

A cambiare le cose il conferimento della Gran Croce di giustizia dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, classe speciale in diamanti, da parte di Aimone, a sua moglie Olga di Grecia, di cui per primo – lo scorso 11 novembre, in occasione del genetliaco di Olga – ha dato notizia l’Annuario della Nobiltà Italiana, attraverso il suo profilo Instagram.

Per quanto dato sapere si tratta della prima onorificenza cavalleresca di uno degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, ad essere stata concessa da Aimone, anche se non la prima decorazione dinastica concessa dal suo ramo familiare, dato che come ricordato in un post Facebook dallo stesso Annuario della Nobiltà Italiana, il padre Amedeo prima di lui già aveva concesso alcune decorazioni.

Comprensibilmente la notizia ha suscitato non poco interesse fra coloro che seguono la vicenda e fra i numerosi membri di tali ordini cavallereschi, che si sono interrogati circa le conseguenze di tale iniziativa; in alcuni casi si è anche paventata la possibilità che si replichi in Casa Savoia quanto accade attualmente in Casa Borbone delle Due Sicilie, dove pure esiste un contenzioso tra due lontani cugini, che ha portato sostanzialmente alla duplicazione degli ordini dinastici.

Tale scenario per altro è sempre stato allontanato da Aimone, che pur rivendicando il ruolo di Capo di Casa Savoia e di Gran Maestro dei suoi ordini dinastici, ha sempre escluso la volontà di creare una “seconda casa Savoia” e ordini cavallereschi paralleli, orientando la sua attività prevalentemente al recupero (e in alcuni casi alla riabilitazione) della memoria e della verità storica sulla nobile casata.

Dunque la Gran Croce concessa ad Olga ha sorpreso anche alcuni suoi sostenitori, che si sono interrogati circa la possibilità di un cambio di rotta di Aimone sulla questione.

A fare un po’ di chiarezza sulla vicenda, alcune persone vicine ad Aimone, che da noi interpellate, hanno fatto sapere di come il conferimento sia avvenuto alcuni mesi fa, e che potrebbe non restare un caso isolato, ma che comunque riguarda – e continuerà a riguardare – unicamente l’ambito familiare o para-familiare di Aimone, al fine di non far decadere le proprie prerogative, escludendo comunque categoricamente uno scenario con due Case Savoia Contrapposte, ciascuna guidata da uno dei cugini, e ciascuna con una propria declinazione degli ordini dinastici.

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L’evento della concessione della Gran Croce mauriziana ad Olga di Savoia, ha riportato sotto i riflettori anche le innovazioni introdotte con il Decreto del 22 settembre 2011 da “S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia“, con cui si istituisce – nell’ambito della Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro – la classe speciale in diamanti, ovvero quella che Aimone ha concesso alla moglie Olga, di cui il direttore dell’Annuario della Nobiltà Italiana, Andrea Borella, ha delineato il possibile aspetto.

*** Il presente articolo è stato integralmente rivisto il 15/11/2025 alle ore 10:31 per evidenziare che la concessione in oggetto non può essere considerata come prima decorazione dinastica concessa dai Savoia-Aosta, cosa che invece si lasciava intendere in quanto pubblicato precedentemente. La versione originale dell’articolo è consultabile al seguente link

Gran Croce in diamanti mauriziana
Disegno Andrea Borella per l’Annuario della Nobiltà Italiana: Possibile aspetto della Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, classe speciale in diamanti

Scheda di approfondimento
Disputa dinastica Casa Savoia

stemma savoia

Il ruolo di Capo di Casa Savoia, e dunque di Pretendente al Trono d’Italia, è oggi oggetto di una disputa tra i rappresentanti di due rami dello stesso casato, quello primogenito oggi rappresentato da Emanuele Filiberto (figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e nipote di Umberto II, ultimo re d’Italia) e quello cadetto dei Savoia-Aosta, oggi rappresentato da Aimone di Savoia-Aosta.

Il matrimonio controverso
A giustificare l’apertura del contenzioso, il matrimonio contratto da Vittorio Emanuele di Savoia civilmente nel 1970 e religiosamente nel 1971, con Marina Doria.
Tale matrimonio infatti avvenne senza consenso da parte di Umberto II (in quel momento capo della Real Casa), con una donna priva di un adeguato stato nobiliare; tali circostanze secondo le leggi dinastiche di Casa Savoia decretano l’immediata decadenza del principe contraente il matrimonio da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza.
Conseguentemente il titolo di Capo di Casa Savoia e Pretendente al Trono d’Italia spetterebbe ad Aimone di Savoia-Aosta.

Vittorio Emanuele contesta sotto diversi punti di vista le rivendicazioni del ramo cadetto del casato, ed in particolare sostiene che con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, le leggi di successione per la Casa Reale previste dal Regno d’Italia, siano decadute e non producano più effetti civili nei riguardi dell’ex Casa Reale.

La modifica delle norme successorie
Più recentemente la disputa è stata alimentata anche da un decreto di Vittorio Emanuele del 28 dicembre 2019, che come nel caso anche di altre case regnanti europee, ha sostanzialmente abrogato la legge salica, modificando le leggi successorie del casato e consentendo la successione femminile, con la motivazione di doversi adeguare “alle norme comunitarie sull’uguaglianza di genere“.

Il decreto è stato contestato dai Savoia-Aosta in quanto Vittorio Emanuele essendo decaduto dal ruolo di Capo di Casa Savoia non avrebbe avuto i titoli per poterlo emettere, non avrebbe comunque seguito le procedure necessarie, e sarebbe motivato unicamente dall’esigenza di consentire la successione alle sue nipoti (Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele, ha avuto due figlie femmine e nessun maschio). Infatti in assenza di tale decreto la successione seguirebbe le precedenti regole dinastiche e, dopo Emanuele Filiberto, ricadrebbe sulla linea maschile dei Savoia-Aosta.

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Gli stralci pertinenti alla disputa
, delle leggi dinastiche del casato, in materia successoria:

> Regie lettere patenti del 13 settembre 1780, emanate da Vittorio Amedeo III:
Art. 1. Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori, si stimeranno adatti al caso.
Art. 2. Se nell’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia.
Art. 3. Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi.

>Regio editto del 16 luglio 1782, anch’esso emanato da Vittorio Amedeo III:
Art. 10. I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori, e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all’occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti.

>Statuto Albertino del 4 marzo 1848:
Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

>Codice Civile del 2 aprile 1865:
Art. 69. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re.
Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l’uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell’altro.

>Codice Civile del 16 marzo 1942:
Art. 92. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.

Nota documentale pro Emanuele Filiberto di Savoia
Nota documentale pro Aimone di Savoia
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Scheda di approfondimento
Ordini Dinastici di Casa Savoia

ODDCS

Con l’indicazione di Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia (abbreviata anche in ODS, OODDS o ODDCS) ci si riferisce al complesso degli Ordini cavallereschi la cui titolarità è conservata dalla Casa Reale in quanto considerati d’istituto dinastico o di patrimonio familiare, ben distinti da quelli statuali del Regno d’Italia (come l’Ordine Militare di Savoia, l’Ordine al Merito del Lavoro e l’Ordine Coloniale della Stella d’Italia), recepiti o trasformati dalla Repubblica Italiana. I singoli Ordini che compongono la struttura sono:

Ordine Supremo della Santissima Annunziata
Istituito nel 1362 da Amedeo VI di Savoia (con il nome di Ordine del Ciglio o del Collare), rappresenta la massima ed altissima onorificenza di Casa Savoia, riservata tradizionalmente a sovrani, principi ed eminenti personalità della vita pubblica. Il Gran Magistero è detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia, ma conteso da Aimone di Savoia-Aosta. Nell’ordinamento italiano la legge n. 178/1951 ne ha decretato la soppressione, motivo per cui per lo Stato non ha riconoscimento giuridico quale ordine cavalleresco, mentre figura tra gli ordini dinastici censiti dall’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry).  

Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
Nato nel 1572 dalla fusione dell’Ordine di San Maurizio e dell’Ordine di San Lazzaro per bolla di papa Gregorio XIII, è lo storico ordine di merito sia civile che militare della dinastia sabauda. Il Gran Magistero è detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia e parimenti conteso da Aimone di Savoia-Aosta. Nell’ordinamento italiano la legge n. 178/1951 ne ha dichiarato cessato il conferimento statale conservandolo unicamente come ente ospedaliero, motivo per cui per lo Stato non ha riconoscimento giuridico quale ordine cavalleresco, ed esiste chi ne rivendica la titolarità pubblica o ne contesta i conferimenti dinastici anche quando privati; figura tra gli ordini dinastici censiti dall’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry).  

Ordine Civile di Savoia
Istituito nel 1831 da re Carlo Alberto, nasceva per ricompensare le virtù civili, le scienze, le lettere, le arti e le professioni non coperte da meriti militari. Riservato originariamente a cittadini italiani, prevede una sola classe di benemeriti ed è limitato nel numero di componenti. Il Gran Magistero è associato alla figura del Capo di Casa Savoia (detenuto da Emanuele Filiberto di Savoia e rivendicato dal ramo Aosta). Non è riconosciuto dalla Repubblica Italiana, ma figura tra gli ordini dinastici censiti dall’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry). 
 
Ordine al Merito di Savoia
Istituito nel 1988 da Vittorio Emanuele di Savoia quale ordine di merito associato e complementare alla Casa Reale, concepito per premiare personalità italiane e straniere (sia uomini che donne) distintesi per servizi resi verso la dinastia o per opere caritative ed umane. Strutturato su più classi di merito, vede il Gran Magistero in capo a Emanuele Filiberto di Savoia. Privo di riconoscimento da parte della Repubblica Italiana, figura tra decorazioni di merito di patronato di una Casa già regnante censite dall’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry).  

Sito istituzionale degli Ordini Dinastici di Casa Savoia
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Scheda di approfondimento
Gli ordini cavallereschi in Italia

Ordini Cavallereschi

Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche nel territorio della Repubblica Italiana sono disciplinati dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178 (“Istituzione dell’Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze“).
In base al dettato normativo e alla consolidata prassi amministrativa, il regime d’uso si articola in tre macro-categorie:

1.      Uso libero (Ordini Nazionali, Pontifici e SMOM) I cittadini italiani possono liberamente insignirsi e fregiarsi dei titoli e delle decorazioni appartenenti a:
o    Ordini Nazionali della Repubblica Italiana: Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), Ordine Militare d’Italia, Ordine della Stella d’Italia, Ordine al Merito del Lavoro e Ordine di Vittorio Veneto;
o    Ordini della Santa Sede: Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa;
o    Ordini di sub-collazione pontificia e di patronato: Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
o    Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), in virtù della sua natura di soggetto di diritto internazionale recepito dall’ordinamento italiano.

2.      Uso soggetto ad autorizzazione (Ordini di Stati Esteri e Ordini “Non Nazionali”) Ai sensi dell’art. 7 della Legge 178/1951, l’uso nel territorio repubblicano delle onorificenze conferite da Stati esteri sovranamente riconosciuti o da Ordini “non nazionali” è subordinato al rilascio di un formale decreto di autorizzazione.
L’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni sono di esclusiva competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) (Servizio del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica).

3.      Divieti, sanzioni ed enti non riconosciuti L’articolo 8 della medesima legge vieta in modo assoluto il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche — sotto qualsiasi forma o denominazione — da parte di altri soggetti. Le relative sanzioni si applicano anche qualora i conferimenti siano avvenuti al di fuori del territorio nazionale.

In tale contesto assume particolare rilevanza la direttiva Persomil del 21 luglio 2020 e le successive modifiche del 2020 e del 2023, con i relativi allegati

Profili di opportunità politica e ruolo dell’ICOC
L’assenza di autorizzazione italiana all’uso delle insegne non coincide necessariamente, sul piano concettuale, con un giudizio storico sull’origine o sulla natura dinastica di un ordine. È il caso delle decorazioni degli Ordini di Casa Savoia (come l’Annunziata o i Santi Maurizio e Lazzaro), la cui autorizzazione è preclusa per ragioni di opportunità politica o costituzionale.

Per questo motivo, accanto alle valutazioni delle istituzioni statali, esistono anche classificazioni elaborate da organismi privati di studio, come l’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry), che non hanno valore giuridico ma sono frequentemente richiamate nella letteratura specialistica.
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Disambigua
PREDICATI TITOLI NOBILIARI, CAVALLERESCHI ED ACCADEMICI

Per precisa scelta editoriale il Notiziario Araldico cerca di dare conto di tutti gli eventi e le iniziative di rilevanza araldica, nobiliare, cavalleresca, genealogica, vessillologia, faleristica, o comunque attinenti le discipline documentarie della storia, cercando di evitare atteggiamenti censori.

Tale scelta, unita alle tempistiche proprie di un quotidiano quale è il Notiziario Araldico, ed all’impossibilità di una verifica puntuale di tutti i trattamenti e le titolature accademiche, nobiliari e cavalleresche, contenute nei comunicati, nelle note informative, nei programmi degli eventi, nei documenti diffusi e/o comunque ripresi, può purtroppo implicare la pubblicazione di titoli contesi, contestati, non universalmente accettati, inesatti, o peggio ancora frutto di falsificazioni antiche o recenti.

Si evidenzia dunque che i trattamenti, i predicati, i titoli cavallereschi, i titoli accademici, i titoli nobiliari, pubblicati, lo sono senza attribuire loro alcun valore, e senza poter entrare nel merito.

Giova infine ricordare in questa sede che per disposizione costituzionale, in Italia i titoli nobiliari, sono privi di qualunque valore giuridico.
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Creazione curata dal Centro Studi Araldici: Stemma reale di Casa Savoia
14 Novembre 2025
Raffaele Coppola

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