E’ deceduto Pier Luigi Duvina
Si sono celebrate ieri, martedì 29 luglio, nella Chiesa dei Santi Michele e Gaetano di Firenze, le esequie di Pier Luigi Duvina.
Nato a Firenze nel 1933, ha conseguito la maturità scientifica prima di laurearsi in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena, e specializzarsi in Pediatria, Puericultura, Tisiologia, Malattie Polmonari, Cardiologia, Malattie Reumatiche.
Ha lavorato al Meyer e a Careggi, come primario della Pediatria e della Terapia intensiva neonatale e della Nursery e come presidente del Collegio dei Primari di Careggi, e successivamente all’ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli.
Non ha invece potuto lavorare a Firenze, dove le sue idee politiche nei difficili anni del dopoguerra l’hanno reso particolarmente inviso.
Infatti Duvina, convinto monarchico, non ha mai nascosto le sue idee, che l’hanno portato a diventare nel 2008 presidente della Consulta dei Senatori del Regno (ramo pro Emanuele Filiberto).
Fra gli innumerevoli riconoscimenti Pier Felice degli Uberti ha ricordato nella triste circostanza quelli di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cavaliere dell’Ordine di Savoia, e Senatore Accademico dello Studium – Accademia di Casale e del Monferrato.
Duvina si è spento il 26 luglio 2025 alle ore 3.30.
Scheda di approfondimento Consulta dei Senatori del Regno ![]() La “Consulta dei Senatori del Regno” è un’associazione che si definisce “storico culturale apolitica apartitica, che nell’ambito e nel rispetto delle norme vigenti nello Stato, persegue la finalità di studio storico scientifico volto a mantenere vivi i valori risorgimentali che portarono all’unità di Italia“. Fondata il 20 gennaio 1955 come “Gruppo vitalizio dei senatori del Regno”, ha assunto l’attuale denominazione nel 1965. Dal 2001 esistono due associazioni che utilizzano la medesima denominazione e si pongono in continuità con l’ente istituito nel 1955, una a favore del ramo Savoia che fa riferimento a Emanuele Filiberto, l’altra del ramo Savoia denominato anche Aosta-Savoia, che fa riferimento ad Aimone. > Sito istituzionale Consulta dei Senatori del Regno pro Emanuele Filiberto di Savoia > Sito istituzionale Consulta dei Senatori del Regno pro Aimone di Savoia-Aosta . |
Scheda di approfondimento Disputa dinastica Casa Savoia ![]() Il ruolo di Capo di Casa Savoia, e dunque di Pretendente al Trono d’Italia, è oggi oggetto di una disputa tra i rappresentanti di due rami dello stesso casato, quello primogenito oggi rappresentato da Emanuele Filiberto (figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e nipote di Umberto II, ultimo re d’Italia) e quello cadetto dei Savoia-Aosta, oggi rappresentato da Aimone di Savoia-Aosta. Il matrimonio controverso A giustificare l’apertura del contenzioso, il matrimonio contratto da Vittorio Emanuele di Savoia civilmente nel 1970 e religiosamente nel 1971, con Marina Doria. Tale matrimonio infatti avvenne senza consenso da parte di Umberto II (in quel momento capo della Real Casa), con una donna priva di un adeguato stato nobiliare; tali circostanze secondo le leggi dinastiche di Casa Savoia decretano l’immediata decadenza del principe contraente il matrimonio da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza. Conseguentemente il titolo di Capo di Casa Savoia e Pretendente al Trono d’Italia spetterebbe ad Aimone di Savoia-Aosta. Vittorio Emanuele contesta sotto diversi punti di vista le rivendicazioni del ramo cadetto del casato, ed in particolare sostiene che con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, le leggi di successione per la Casa Reale previste dal Regno d’Italia, siano decadute e non producano più effetti civili nei riguardi dell’ex Casa Reale. La modifica delle norme successorie Più recentemente la disputa è stata alimentata anche da un decreto di Vittorio Emanuele del 28 dicembre 2019, che come nel caso anche di altre case regnanti europee, ha sostanzialmente abrogato la legge salica, modificando le leggi successorie del casato e consentendo la successione femminile, con la motivazione di doversi adeguare “alle norme comunitarie sull’uguaglianza di genere“. Il decreto è stato contestato dai Savoia-Aosta in quanto Vittorio Emanuele essendo decaduto dal ruolo di Capo di Casa Savoia non avrebbe avuto i titoli per poterlo emettere, non avrebbe comunque seguito le procedure necessarie, e sarebbe motivato unicamente dall’esigenza di consentire la successione alle sue nipoti (Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele, ha avuto due figlie femmine e nessun maschio). Infatti in assenza di tale decreto la successione seguirebbe le precedenti regole dinastiche e, dopo Emanuele Filiberto, ricadrebbe sulla linea maschile dei Savoia-Aosta. *** Gli stralci pertinenti alla disputa, delle leggi dinastiche del casato, in materia successoria: > Regie lettere patenti del 13 settembre 1780, emanate da Vittorio Amedeo III: Art. 1. Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori, si stimeranno adatti al caso. Art. 2. Se nell’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia. Art. 3. Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi. >Regio editto del 16 luglio 1782, anch’esso emanato da Vittorio Amedeo III: Art. 10. I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori, e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all’occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti. >Statuto Albertino del 4 marzo 1848: Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica. >Codice Civile del 2 aprile 1865: Art. 69. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re. Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l’uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell’altro. >Codice Civile del 16 marzo 1942: Art. 92. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore. Nota documentale pro Emanuele Filiberto di Savoia Nota documentale pro Aimone di Savoia . |
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