Notai e diritto all’uso di un titolo nobiliare
Lo scorso 9 luglio la seconda sezione della Cassazione civile si è pronunciata con la sentenza 18740/2025 contro un notaio che aveva certificato il diritto all’uso legale di un titolo nobiliare, specificando che resta lecita “la sola aggiunta al nome (c.d. cognomizzazione) del predicato (di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922), il quale ultimo, ai soli fini anzi detti, restituisce del titolo solo la parte indicante un toponimo“.
Il testo integrale della sentenza è scaricabile dal nostro sito al link sentenza 18740/2025, oppure consultabile on line sul sito della Corte Suprema di Cassazione; di seguito comunque si riportano i passaggi d’interesse ai fini del trattamento dei titoli nobiliari.
SINTESI SENTENZA 18740/2025 Su iniziativa del Consiglio notarile del distretto di Lucca, il notaio xxx fu sanzionato con la sospensione dall’attività per mesi quattro dalla Commissione regionale di disciplina della Toscana (Co.Re.Di.), limitatamente (tra altri contestati e per i quali era assolto) ai seguenti illeciti disciplinari … aver ricevuto in deposito mediante atto pubblico dei pareri pro veritate recanti il riconoscimento di titoli nobiliari, allo scopo dell’uso legale del titolo stesso e della sua trasmissibilità agli eredi, in violazione dell’art. 28 legge notarile. …. La Corte fiorentina (che si è espressa in primo grado sulla vicenda – ndr) riteneva che la certificazione rilasciata, attestante “il diritto all’uso legale per sé ed i suoi all’infinito…” del titolo nobiliare, certificava il contrario di quanto disposto dalla XIV disp. trans. della Costituzione (in base alla quale i titoli nobiliari non sono riconosciuti e i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome), potendo, così, creare in una platea indistinta di persone affidamento sulla bontà della certificazione stessa. Né l’impiego del titolo nobiliare poteva confondersi con la cognomizzazione, trattandosi di concetti diversi anche a stregua della predetta disposizione costituzionale. … (Al pronunciamento della Corte fiorentina si oppone il ricorrente, che argomenta – ndr) … L’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui sarebbe «assolutamente incontestabile che la dizione usata afferma il contrario cioè la validità legale del titolo nobiliare e ciò a fronte di una platea indistinta, la quale ben può fare affidamento sulla bontà della certificazione», avrebbe un carattere autoreferenziale e apodittico, così da risultare solo apparente. Per contro, le certificazioni contestate dichiarano non già che il titolo nobiliare sia valido, ma solo che la persona ha diritto a farne l’uso legale, per tale dovendosi intendere qualsiasi uso non vietato dalla legge. Infine, a fugare ogni dubbio circa la presunta contrarietà delle due certificazioni alla XIV disp. trans. Cost., deporrebbe la circostanza che con il primo ed il secondo comma di detta norma – in base ai quali, rispettivamente, (i) i titoli nobiliari non sono riconosciuti e (ii) i predicati nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome – il Costituente si è limitato a sancire il “non riconoscimento”, ma non certo la loro abolizione. Irrilevanza o disconoscimento escludono l’attribuzione del pregresso status giuridico (in termini di diritti, prerogative e privilegi di varia natura), ma non impediscono il diritto all’uso dei titoli stessi nei modi e nelle forme consentite dal vigente ordinamento repubblicano, tra cui, appunto, il diritto di aggiungere il predicato nobiliare al nome (c.d. cognomizzazione), come affermato dai precedenti di legittimità nn. 2361/78, 2426/91 e 10936/97. Quest’ultimo non sarebbe che uno dei molteplici usi legittimi del titolo nobiliare. Altri usi, ad esempio, sarebbero possibili – sostiene parte ricorrente – nell’ambito della libertà associativa o dell’esercizio di attività lavorative o ludiche, sicché certificare il solo diritto all’uso legale del titolo non contrasterebbe con la XIV disp. trans. Cost. (La Corte civile di Cassazione respinge tali argomentazioni e giustifica – ndr): 1.1. – Il motivo è infondato in ciascuna delle censure che articola. 1.2. – Con riguardo alla preliminare deduzione di nullità del provvedimento impugnato, va osservato che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. n. 920/15). In altri termini, la motivazione del provvedimento giurisdizionale non soggiace, a differenza dei motivi di ricorso, al rispetto della c.d. autosufficienza o, se si preferisce, del requisito di specificità, sicché non è indispensabile che essa consenta di localizzare, in atti, il fatto processuale o sostanziale oggetto di decisione. Ciò che presidia la validità dell’atto è l’esplicitazione della ratio decidendi (cfr. S.U. n. 319/99), purché inerente al thema decidendum e rispettosa del c.d. minimo costituzionale (sulla cui nozione, v. S.U. n. 8053/14 e le successive, tutte conformi). Oltre a ciò, resta fermo che il principio della strumentalità della forma, per cui la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), è applicabile anche alla sentenza e non solo agli atti di parte (come si desume dalla sentenza n. 22845/10) e si verifica quando si avvera l’evento successivo cui l’atto è preordinato, ossia quel comportamento che rappresenta l’attuazione dell’obbligo, l’adempimento dell’onere o l’esercizio del potere, la cui concretizzazione era prevista quale effetto dell’atto viziato (v. nn. 6678/17 e 17501/02). 1.2.1. – Nella specie, la ratio decidendi relativa all’incolpazione sub capo b) è esplicita e tutt’altro che apodittica, siccome chiaramente correlata, nella sua componente assertiva, al contenuto delle certificazioni richiamate nel motivo. Si legge, infatti, a pag. 10 della pronuncia della Corte d’appello fiorentina che «(i)l fatto materiale è la certificazione rilasciata avente ad oggetto “ha il diritto all’uso legale per sé ed i suoi all’infinito…”, del titolo nobiliare. Se certo non si può attribuire valore giuridico a qualcosa che non lo ha e pacificamente i titoli nobiliari nel nostro ordinamento repubblicano non lo hanno, tuttavia è assolutamente incontestabile che la dizione usata afferma il contrario cioè la validità legale del titolo nobiliare e ciò a fronte di una platea indistinta, la quale ben può fare affidamento sulla bontà della certificazione. Né certamente è da confondersi la cognomizzazione con l’utilizzazione del titolo nobiliare, concetti affatto diversi e che riposano appunto sulla distinzione di principi costituzionali che governano la Repubblica». Pertanto, è del tutto evidente che (al netto dell’uso erroneo della congiunzione avversativa “tuttavia”, inserita tra la protasi e l’apodosi, che compongono il secondo periodo sopra riportato) la Corte d’appello abbia espressamente fondato la propria decisione sul fatto che la certificazione del diritto di usare un titolo nobiliare sia incompatibile con la XIV disp. trans. Cost. 1.2.2. – Non solo, ma la stessa impugnazione per cassazione del decreto della Corte d’appello anche ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ed in base ad un’interpretazione alternativa della XIV disp. trans. Cost., denota il raggiungimento dello scopo, ex art. 156, ult. comma, c.p.c., con il che è ulteriormente confutata la pretesa invalidità del decreto emesso dalla Corte d’appello. 1.3. – La più volte richiamata XIV disp. trans. Cost. – e si passa, così, ad esaminare le restanti censure del primo motivo di ricorso – recita: I titoli nobiliari non sono riconosciuti (primo comma). I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome (secondo comma). L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge (terzo comma). La legge regola la soppressione della Consulta araldica (quarto comma). La tesi di parte ricorrente, intesa a sostenere che il non riconoscimento di cui al primo comma attenga al solo status nobiliare, e che il secondo comma, consentendo la c.d. cognomizzazione del predicato, dimostri la possibilità di altri e diversi usi legali del titolo, propone un’interpretazione controletterale della norma, contrastante con il relativo iter di formazione parlamentare e con la pertinente giurisprudenza costituzionale. Controletterale e contrastante con la ratio, perché l’espresso non riconoscimento non autorizza a trarre l’illazione pretesa, che porrebbe il primo e il secondo comma in contraddizione tra loro. Composto di poteri, diritti e obblighi, lo status, una volta negato, non lascia residuare altro che non sia normativamente previsto. Il non riconoscimento da parte della Costituzione costituisce un rifiuto radicale e originario dei titoli nobiliari (siccome incompatibile con la forma repubblicana), non un’abolitio, di cui sia lecito discutere gli effetti. Il secondo comma della disposizione, lungi dal confermare l’esistenza di usi legittimi altri, dimostra l’esatto contrario, ossia che oggetto immediato di protezione non è il titolo, ma il nome, di cui nessuno può essere orbato. Tra i due commi della XIV disp. trans. Cost. non intercede neppure un rapporto di regola a eccezione: lì dove il primo comma nega riconoscimento al titolo, il secondo comma attribuisce il rilievo anzi detto al solo suo predicato, il quale restituisce del primo solo la parte indicante un toponimo. E infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare, al riguardo, che i predicati di titoli nobiliari (purché “esistenti” prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste condizioni “cognomizzati”) fanno parte del nome, e, soltanto come “parte” (il cognome appunto) di esso “valgono” (sono cioè validi ed efficaci) nell’ordinamento. Tale “incorporazione” del predicato di titolo nobiliare “cognomizzato” nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d’altro canto, che il predicato medesimo, nell’ordinamento giuridico italiano, non può “valere di più”, in quanto tale, di quel che “valgono” le “ordinarie” parti del nome e, più specificamente, del cognome “ordinario” (art. 6, comma secondo cod. civ.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo della XIV disp. trans. Cost.: da un lato, l’abolizione giuridica – mediante il “non riconoscimento” dei titoli nobiliari – di privilegi derivanti dalla nascita o dall’appartenenza ad una determinata classe sociale; dall’altro, la riaffermazione del valore del “nome” come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a “valore” giuridico, del predicato di titolo nobiliare “cognomizzato” al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale (così, la sentenza n. 10936/97, la quale da tale premessa ha tratto che è infondata la tesi secondo la quale, allorquando oggetto di tutela ex art. 7 cod. civ. sia un nome comprensivo di predicato di titolo nobiliare “cognomizzato”, siffatta circostanza inciderebbe sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela inibitoria, nel senso che essi – e cioè uso indebito e pregiudizio – sarebbero, per così dire, automaticamente presenti nell’usurpazione del “predicato”, a causa della particolare forza individualizzante dello stesso rispetto agli “ordinari” cognomi). Tale esegesi trova riscontro nei lavori della seduta pomeridiana del 5 dicembre 1947 dell’Assemblea Costituente, da cui si ricava che, in allora, quasi unanime fu l’intento di escludere qualsivoglia valore ai titoli nobiliari, al di fuori dell’uso del predicato come parte del nome, in conformità e a somiglianza di quanto disposto da altre Carte costituzionali europee. Tant’è che, a parte gli emendamenti Rodi e Nobile (entrambi volti a sopprimere la disposizione, ma per ragioni diametralmente opposte), si discusse solo di una migliore formulazione del primo comma (v. emendamento subordinato Nobile) e del fatto che l’Ordine mauriziano potesse godere di autonomia, statutaria e di amministrazione, soggetta all’approvazione del Presidente della Repubblica italiana (v. emendamento Giua). Infine, la Corte costituzionale, già con la nota sentenza n. 101 del 1967, osservò che «il divieto di riconoscimento dei titoli nobiliari non attiene solo all’attività giudiziaria o amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente ordinamento, per l’accertamento ed il conseguente legittimo uso di un titolo già di per sé esistente (e ciò conferma che dalla diversa terminologia usata nel primo e nel secondo comma non può trarsi argomento favorevole alla tesi sostenuta dalle parti private), ma comporta che i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una parola, essi restano fuori del mondo giuridico. Da questa premessa, che nessuno contesta, inevitabilmente discende che l’ordinamento non può contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce ogni carattere di giuridicità. E perciò, una volta attribuiti al primo comma quel contenuto e queste conseguenze, è certo da escludere che il secondo possa essere interpretato in un senso che con l’uno e con le altre sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse la tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba accertare l’esistenza del titolo in capo a questo o a quel soggetto, valutarne le vicende alla stregua delle regole proprie del regime successorio nobiliare e dare piena applicazione alla legislazione araldica fino al punto – secondo la teoria che appare più coerente con le promesse – da potersi pronunziare solo previo contraddittorio dell’interessato con l’ufficio araldico (legislativamente definito come rappresentante della regia prerogativa) e con provvedimento destinato ad essere iscritto negli appositi libri nobiliari. Né importa che l’accertamento andrebbe compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma come strumentale rispetto al diverso diritto relativo all’aggiunta del predicato al nome; ed infatti, nonostante questa finalità, il titolo costituirebbe pur sempre oggetto di un diritto e di una vera e propria tutela giuridica, laddove l’uno e l’altra sono perentoriamente esclusi dal principio enunciato nel primo comma. Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque, che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che l’aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione». Conclusivamente, il secondo comma della XIV disp. trans. Cost. è una norma non già di apertura, ma di chiusura, come depone la restante giurisprudenza di questa Corte, che in materia si è occupata essenzialmente dei casi di c.d. cognomizzazione (cfr. nn. 8955/24, 32155/23, 2426/91, 3779/78, 2361/78, 585/72, 935/69, S.U. 936/69, 987/65, S.U. 986/65, S.U. 751/64, 3189/63 e S.U. 157/61). E nelle poche ipotesi in cui si è pronunciata su altri aspetti, essa ha chiarito (con la sentenza n. 2242/71) che lo stemma nobiliare, come segno distintivo della personalità, non riceve una tutela in norme che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito limitatamente alle ipotesi in cui il suo uso indebito possa cagionare un danno; e che attributi e qualità che abbiano pregio negli ambienti nobiliari non concorrono a costituire l’estimazione, e quindi la reputazione, di un soggetto. Infine, la possibilità che il titolo nobiliare possa essere apprezzato inter cives nell’ambito di libere finalità associative, lavorative, ludiche e simili, non implica minimamente un suo sia pur residuo uso legale, non dovendo confondersi ciò che è lecito con ciò che dall’ordinamento riceve tutela, e in relazione al quale soltanto può configurarsi l’attività certificativa (sicché del tutto inconferente è la lamentata violazione dell’art. 1322 c.c.). Pertanto, resta smentita ogni sia pur residua ipotesi di protezione legale del titolo nobiliare, e con essa la possibilità di un’inerente potestà certificativa notarile, che dalla legge ripete il proprio fondamento e il proprio limite (art. 1 legge notarile), costituito dal rilevante giuridico. Di riflesso, deve ritenersi immune da censure di irragionevolezza la valutazione disciplinare compiuta, basata sulla considerazione che una siffatta certificazione è idonea a trarre in inganno la generalità delle persone sulla rilevanza giuridica dei titoli nobiliari. Nei termini che seguono l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c. e 143, disp. att. c.p.c. nuovo testo: «è legittimamente ritenuta, ai sensi dell’art. 147, lett. a) legge n. 89 del 1913, la responsabilità disciplinare del notaio che certifichi il diritto all’uso legale di un titolo nobiliare, in quanto la XIV disp. trans Cost. esclude in maniera radicale e originaria ogni rilevanza giuridica dei detti titoli (siccome incompatibili con la forma repubblicana) e, pertanto, qualsivoglia ancorché innominata ipotesi d’un loro uso legittimo, essendo consentita dal secondo comma della citata disp. trans., da interpretarsi quale norma di chiusura, la sola aggiunta al nome (c.d. cognomizzazione) del predicato (di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922), il quale ultimo, ai soli fini anzi detti, restituisce del titolo solo la parte indicante un toponimo». |
Disambigua Nobiltà e titoli nobiliari in Italia Con l’avvento della Repubblica in Italia, la rilevanza pubblica dello status nobiliare e dei titoli nobiliari italiani, sono sostanzialmente venuti meno, sebbene sia necessario distinguere fra stato nobiliare e titolo nobiliare di un individuo o di un casato. Tale distinzione è rilevante sia sotto il profilo storico che giuridico, poichè di norma i diversi ordinamenti nobiliari del Regno d’Italia, degli stati preunitari, e degli stati esteri, hanno sempre riconosciuto insita nell’individuo o nel casato la nobiltà, che l’autorità pubblica può o poteva riconoscere, ma non conferire, in quanto stato proprio della persona, indipendente dalla volontà altrui (come dire che un individuo è onesto, e lo è a prescindere da qualunque riconoscimento pubblico o privato che sia, e all’inverso non può diventare onesto unicamente perchè venga dichiarato tale da una qualunque autorità); al contrario il titolo nobiliare è o era di norma frutto di una concessione sovrana, in quanto legato all’affidamento di una determinata funzione o di un determinato incarico, oppure manifestazione pubblica di una benemerenza comunque concessa dall’autorità sovrana. Va da sé che se comunque un sovrano riconosce o ha riconosciuto come nobile un individuo indegno, può risultare alquanto complicato contestare tale riconoscimento. In Italia però l’avvento della Repubblica ha portato anche alla redazione di una nuova Costituzione che nella sua “XIV disposizione transitoria”, recita: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. … La legge regola la soppressione della Consulta araldica” (XIV disposizione transitoria della Costituzione Italiana, comma 1- 2, e 4). Dunque dall’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1° gennaio 1948) per l’Italia i titoli nobiliari hanno perso qualunque rilevanza pubblica; si badi bene, non sono vietati, semplicemente non sono riconosciuti, cioè non sono tutelati nè disciplinati, sono giuridicamente irrilevanti. Ne consegue che sotto il profilo giuridico ogni italiano può lecitamente autoattribuirsi qualunque titolo nobiliare desideri, senza incorrere in alcun reato, salvo eventualmente coprirsi di ridicolo. L’unica forma di tutela che permane è quella relativa ai “predicati nobiliari” (per l’eventuale lettore occasionale è opportuno chiarire che un “predicato nobiliare” è l’indicazione geografica che segue il nome del casato e magari il titolo nobiliare, indicando il territorio su cui il nobile avrebbe potuto avere una qualche forma di diritto o potere, o comunque detenere ampi possedimenti, come ad esempio Rossi di Vallelupa, o Bainchi conti di Monte San Giulio), predicati che a determinate condizioni possono essere riconosciuti e divenire parte del cognome (cosiddetta cognomizzazione). Da notare che però la “disposizione” costituzionale non menziona lo status nobiliare, lasciando qualche incertezza interpretativa, infatti non essendo menzionato, non si può dire venga negato, e formalmente – a differenza di quanto accaduto per i titoli nobiliari – non viene neppure indicato esplicitamente come irrilevante; ed anche la rivendicazione dell’uguaglianza fra tutti i cittadini italiani non risulta conflittuale con la status nobiliare di un individuo o di un casato, laddove tale status non origini discriminazione di trattamento di alcun tipo e in alcun ambito, come in effetti è oggi. In tale quadro vi è chi sostiene che lo status nobiliare individuale e familiare possa essere tutt’oggi oggetto di riconoscimento e tutela pubblica, soprattutto nei casi di individui (ormai pochi) o casati, che già erano stati riconosciuti come nobili dallo Stato (sebbene nella precedente forma del Regno). Ciò nondimeno non vi sono precedenti giuridici che confermino tale assunto. . |
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