Investiture costantiniane 2026
Il 25 aprile 2026 la Real Commissione per l’Italia del ramo spagnolo del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha celebrato presso la Basilica di Santa Chiara in Napoli il solenne pontificale per commemorare San Giorgio, patrono dell’Ordine. La celebrazione liturgica, celebrata in latino e presieduta dal cardinale Dominique Mamberti, Priore per l’Italia, ha visto la presenza del gran maestro, il principe don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria.
Un luogo simbolicamente significativo
La scelta della Basilica di Santa Chiara ha rivestito un significato particolare per la presenza al suo interno della Cappella Reale dei Borbone, nella quale sono custodite le spoglie dell’ultimo re delle Due Sicilie Francesco II, della regina Maria Sofia e della principessa Maria Cristina. Durante il pontificale, il gran maestro ha reso omaggio alle tombe reali deponendo una corona d’alloro, accompagnato dal presidente della Real Commissione don Flavio Borghese.
Le investiture
Al termine della liturgia eucaristica si è svolta la cerimonia di investitura e promozione secondo l’antico formulario dell’Ordine del 1802. Complessivamente sono stati 180 i nuovi ingressi e le promozioni: 146 cavalieri, 19 dame e 15 cappellani. Il gran maestro ha inoltre consegnato 25 diplomi di benemerenza. La partecipazione all’evento ha raggiunto circa 850 persone, tra cavalieri, dame, cappellani, postulanti e loro famigliari.
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In collegamento con la celebrazione, la Delegazione di Napoli e Campania ha organizzato il 24 aprile una cena di gala di beneficenza presso il Circolo Nazionale dell’Unione, i cui proventi sono stati destinati alla Casa della Pace “Don Tonino Bello”, struttura diocesana di accoglienza per donne migranti con bambini. Il 26 aprile si è celebrata una solenne messa nella Basilica di San Giovanni Maggiore, dove è stata istituita la nuova Sede Magistrale della Delegazione presso l’Oratorio del Santissimo Crocifisso, autorizzata dal cardinale Domenico Battaglia il 10 aprile 2026 e sancita da decreto del gran maestro il 14 aprile.
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (SMOC) ![]() Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un ordine equestre dinastico. Secondo una tradizione leggendaria l’ordine fu fondato dall’imperatore Costantino il Grande nel 312 d.C., dopo la vittoriosa battaglia di ponte Milvio, che gli sarebbe stata propiziata dall’utilizzo come insegna e vessillo, del simbolo cristiano della X e della P sovrapposte (le iniziali di Cristo in greco) come da indicazione ricevuta in visione alla vigilia dello scontro armato. In conseguenza di ciò l’imperatore avrebbe affidato ai primi cavalieri il compito di ricordare l’evento e difendere il cristianesimo. Le prime tracce documentali certe risalgono però alla fine del 1500, quando con una “breve” papa Giulio III ha riconosciuto la dignità di Gran Maestro dell’ordine ad Andrea Angelo Flavio Comneno. Il gran magistero dell’ordine passò poi ai Farnese con Francesco Farnese nel 1697. Passaggio importante fu poi quello del 1718, quando papa Clemente XI con una “bolla” ne riconobbe la natura dinastica in capo ai Farnese indicando due condizioni essenziali all’assunzione del Gran Magistero e cioè, essere discendenti dei Farnese ed essere duchi di Parma e Piacenza. Nel 1731 morì senza eredi Antonio Farnese, ultimo duca di Parma, creando le premesse che hanno portato oggi l’ordine ad essere diviso in tre diversi rami. Alla morte di Antonio Farnese dunque, il Gran Magistero, insieme al ducato, passò al cugino Carlo di Borbone, che sarebbe poi divenuto re di Napoli, ed infine re di Spagna con il nome di Carlo III, il quale assumendo il trono di Spagna lasciò la titolarità del ducato di Parma, ma non il gran magistero dell’ordine. Carlo di Borbone asceso al trono di Spagna nel 1759 trasmise dunque corona di Napoli e gran magistero costantiniano al suo terzogenito Ferdinando Borbone Due Sicilie. Il passaggio fu confermato nel 1763 da un “monitorio” di papa Clemente XIII. Il Sacro Angelico Imperiale Ordine costantiniano di San Giorgio Successivamente l’autonomia politica del Ducato di Parma fu ripristinata con l’assegnazione – da parte del Congresso di Vienna – del trono ducale a Maria Luisa d’Asburgo-Lorena (o Maria Luigia di Parma), che pur non essendo una discendente farnesiana, in quanto duchessa di Parma, ritenne di ripristinare l’Ordine Costantiniano “parmense” nel 1816. Si crearono così due ordini omonimi. A Maria Luisa d’Asburgo-Lorena succedettero i Borbone-Parma, che conservano il gran magistero di questo ordine costantiniano tutt’oggi, con la denominazione di “Sacro Angelico Imperiale Ordine costantiniano di San Giorgio”. Lo SMOC “parmense” attualmente riconosce come Gran Maestro Sua Altezza Reale Carlo Saverio di Borbone Parma, principe di Borbone di Parma, in carica dal 2010. Nel frattempo il gran magistero costantiniano dell’ordine trapiantato a Napoli ha continuato a godere del riconoscimento papale e ad essere tramandato all’interno della dinastia Borbone Due Sicilie sino ai nostri giorni. Nel 1960 però si è aperta una disputa dinastico-successoria tra Alfonso Maria Borbone Due Sicilie (per il ramo cosiddetto spagnolo) e Ranieri Borbone Due Sicilie (per il ramo cosiddetto francese) che interessa sia il ruolo di Capo della Capo della Real Casa delle Due Sicilie (e dunque di Pretendente al Trono delle Due Sicilie) sia il gran magistero degli ordini dinastici del casato, fra cui l’ordine costantiniano. Tale contenzioso ha portato ad avere due rami separati e distinti del medesimo ordine, uno genericamente indicato come “spagnolo” ed uno come “francese”. Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Spagna Lo SMOC “spagnolo” riconosce oggi come Gran Maestro Don Pedro de Borbon y Orlean duca di Calabria, conte di Caserta, in carica dal 2015. Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Francia Lo SMOC “francese” riconosce oggi come Gran Maestro Carlo di Borbone Due Sicilie, duca di Castro, in carica dal 2008. Quest’ultimo ramo gode dello status consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite a New York, Ginevra e Vienna. In tutte e tre le sue declinazioni l’Ordine Costantiniano, è riconosciuto dallo Stato Italiano come “ordine dinastico non nazionale” legittimamente conferibile, ed il suo uso sul territorio italiano è autorizzabile a domanda dal Ministero degli affari esteri. . |
Scheda di approfondimento Gli ordini cavallereschi in Italia ![]() Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche nel territorio della Repubblica Italiana sono disciplinati dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178 (“Istituzione dell’Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze“). In base al dettato normativo e alla consolidata prassi amministrativa, il regime d’uso si articola in tre macro-categorie: 1. Uso libero (Ordini Nazionali, Pontifici e SMOM) I cittadini italiani possono liberamente insignirsi e fregiarsi dei titoli e delle decorazioni appartenenti a: o Ordini Nazionali della Repubblica Italiana: Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), Ordine Militare d’Italia, Ordine della Stella d’Italia, Ordine al Merito del Lavoro e Ordine di Vittorio Veneto; o Ordini della Santa Sede: Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa; o Ordini di sub-collazione pontificia e di patronato: Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; o Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), in virtù della sua natura di soggetto di diritto internazionale recepito dall’ordinamento italiano. 2. Uso soggetto ad autorizzazione (Ordini di Stati Esteri e Ordini “Non Nazionali”) Ai sensi dell’art. 7 della Legge 178/1951, l’uso nel territorio repubblicano delle onorificenze conferite da Stati esteri sovranamente riconosciuti o da Ordini “non nazionali” è subordinato al rilascio di un formale decreto di autorizzazione. L’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni sono di esclusiva competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) (Servizio del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica). 3. Divieti, sanzioni ed enti non riconosciuti L’articolo 8 della medesima legge vieta in modo assoluto il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche — sotto qualsiasi forma o denominazione — da parte di altri soggetti. Le relative sanzioni si applicano anche qualora i conferimenti siano avvenuti al di fuori del territorio nazionale. In tale contesto assume particolare rilevanza la direttiva Persomil del 21 luglio 2020 e le successive modifiche del 2020 e del 2023, con i relativi allegati Profili di opportunità politica e ruolo dell’ICOC L’assenza di autorizzazione italiana all’uso delle insegne non coincide necessariamente, sul piano concettuale, con un giudizio storico sull’origine o sulla natura dinastica di un ordine. È il caso delle decorazioni degli Ordini di Casa Savoia (come l’Annunziata o i Santi Maurizio e Lazzaro), la cui autorizzazione è preclusa per ragioni di opportunità politica o costituzionale. Per questo motivo, accanto alle valutazioni delle istituzioni statali, esistono anche classificazioni elaborate da organismi privati di studio, come l’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry), che non hanno valore giuridico ma sono frequentemente richiamate nella letteratura specialistica. . |
Disambigua PREDICATI TITOLI NOBILIARI, CAVALLERESCHI ED ACCADEMICI Per precisa scelta editoriale il Notiziario Araldico cerca di dare conto di tutti gli eventi e le iniziative di rilevanza araldica, nobiliare, cavalleresca, genealogica, vessillologia, faleristica, o comunque attinenti le discipline documentarie della storia, cercando di evitare atteggiamenti censori. Tale scelta, unita alle tempistiche proprie di un quotidiano quale è il Notiziario Araldico, ed all’impossibilità di una verifica puntuale di tutti i trattamenti e le titolature accademiche, nobiliari e cavalleresche, contenute nei comunicati, nelle note informative, nei programmi degli eventi, nei documenti diffusi e/o comunque ripresi, può purtroppo implicare la pubblicazione di titoli contesi, contestati, non universalmente accettati, inesatti, o peggio ancora frutto di falsificazioni antiche o recenti. Si evidenzia dunque che i trattamenti, i predicati, i titoli cavallereschi, i titoli accademici, i titoli nobiliari, pubblicati, lo sono senza attribuire loro alcun valore, e senza poter entrare nel merito. Giova infine ricordare in questa sede che per disposizione costituzionale, in Italia i titoli nobiliari, sono privi di qualunque valore giuridico. . |
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