Dalla Grecia sentenza sulle cognomizzazioni

Lo scorso 14 aprile è stata pubblicata la decisione della Sezione IV del Consiglio di Stato della Repubblica Ellenica, presieduta dal Vicepresidente Spyridoula Chrysikopoulou, con cui sono state respinte le istanze di annullamento presentate contro i provvedimenti ministeriali del 2024 che avevano formalizzato l’attribuzione del cognome “De Grèce” a dieci membri dell’ex famiglia reale. La pronuncia della suprema magistratura amministrativa ellenica pone fine a una disputa decennale concernente lo status anagrafico e la cittadinanza dei discendenti della dinastia di Grecia e Danimarca.

L’autorizzazione del cognome De Grèce

L’odierna sentenza è conseguenza di una decisione del dicembre 2024, quando il governo della Repubblica Ellenica ha autorizzato il ricorso al cognome “De Grèce” (trascritto in caratteri greci come Ντε Γκρες, pronunciabile come “Dé Gréce”), a carico di dieci membri dell’ex famiglia reale che hanno presentato domanda di cittadinanza greca. Tale autorizzazione è stata concessa dal ministero dell’Interno a valle di una dichiarazione sottoscritta dai richiedenti, nella quale questi ultimi hanno riconosciuto la Costituzione della Repubblica, accettato il sistema di governo democratico e rinunciato a qualsiasi pretesa di natura reale, proprietaria o titolare.

I beneficiari di tale autorizzazione risultano essere tutti e cinque i figli dell’ultimo re di Grecia, Costantino II, deceduto nel gennaio 2023 all’età di ottantadue anni, nonché cinque nipoti dello stesso sovrano. Tra i figli figurano il principe Pavlos (che dal 2023 assume la qualità di capo della famiglia), la principessa Alessia, il principe Nikolaos, la principessa Theodora e il principe Philippos.

Costantino II
Foto Holger Motzkau: Costantino II di Grecia nel 2010

La soluzione della questione del cognome: contesto e motivazioni

La scelta di ricorrere al cognome “De Grèce” non rappresenta un esito neutrale bensì il risultato di una controversia che affonda le radici negli accadimenti degli anni Novanta del secolo scorso. All’atto della perdita della cittadinanza greca nel 1994, conseguente a una disputa riguardante il possesso di immobili e al rifiuto dell’ex re di rinunciare formalmente ai diritti successori, il governo aveva assegnato alle persone interessate il cognome Glucksburg (Glücksburg), traendo il nome dalla città tedesca dell’estremo nord della Germania che designa uno dei rami della casa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg—il casato da cui discendono i re di Danimarca, Norvegia, Regno Unito e, fino al 1974 (anno del referendum con cui la Grecia abbandonò definitivamente il regime monarchico per passare a quello repubblicano), di Grecia.

I membri dell’ex famiglia reale hanno rifiutato tale cognome, dichiarando di percepirlo come un’insistenza evitabile sulle proprie origini germaniche, ritenendo che tale riferimento compromettesse la percezione della loro legittimità come appartenenti alla società e alla nazionalità greca. La scelta del cognome “De Grèce” rappresenta dunque, da parte dei ricorrenti, l’opzione inversa: un cognome che sottolinea esplicitamente il nesso con la Grecia, pur senza costituire tecnicamente un titolo nobiliare.

In un comunicato emesso dall’Ufficio Privato della Famiglia Reale in data 23 dicembre 2024, gli interessati hanno dichiarato:

La legge del 1994 ci aveva privato della cittadinanza, rendendoci apolidi con tutto ciò che ne consegue in termini di diritti individuali. […] Requisito per il reintegro della nostra nazionalità era la dichiarazione di un cognome; pertanto, abbiamo scelto quello adottato dal nostro compianto zio, Michel De Grèce, l’unico a noi familiare poiché la nostra famiglia non ha mai portato un cognome.

Ufficio Privato della Famiglia Reale 23/12/2024

La controversia politica e le questioni di diritto

L’autorizzazione dell’uso del cognome “De Grèce” ha suscitato obiezioni significative da parte di settori dell’opposizione politica, in particolare dai partiti di sinistra (Syriza e il Partito Socialista Panellenico). Tali obiezioni sono state motivate da due ordini di considerazioni. In primo luogo, è stato sostenuto che il cognome, per il suo tenore letterale (equivalente a “della Grecia” o “di Grecia” a seconda della lettura), suoni troppo simile a un titolo nobiliare e rappresenti pertanto un’elusione della disposizione costituzionale che proibisce il riconoscimento di titoli nobiliari nello Stato ellenico. In secondo luogo, è stata sottolineata l’incongruenza di consentire a ex-membri della famiglia reale, la quale si era sottoposta alla privazione della cittadinanza anche in ragione di controversie relative alla prerogativa regale, di adottare un cognome che mantiene il legame simbolico con il territorio della Grecia.

Le autorità governative, di rimando, hanno argomentato che l’ordinamento giuridico greco non prevede divieti specifici nella scelta del cognome all’atto del conferimento o restituzione della cittadinanza, e che cognomi che evocano antichi titoli – quali Duca (Δούκας), Principe (Πρίγκιπας) o Re (Βασιλιάς) – sono tuttora utilizzabili da privati cittadini senza che il loro uso quotidiano comporti il riconoscimento di alcun titolo effettivo. Per il governo, dunque, “De Grèce” deve essere inteso quale elemento del nome civile e non quale titolo. Tale interpretazione è stata accolta dal ministero dell’Interno, che ha proceduto al riconoscimento della cittadinanza dei dieci richiedenti.

La storia della Casa reale greca: profilo storico-costituzionale

La presenza di una monarchia in Grecia è relativamente recente nel contesto della storia moderna dello Stato ellenico. Dopo la dissoluzione dell’Impero Ottomano nei Balcani e l’affermarsi dell’indipendenza ellenica (1821), il neonato Stato greco fu retto da Re Ottone I della casa bavarese dei Wittelsbach, insediato dalla Conferenza di Londra del 1832. Tuttavia, l’incompatibilità fra il monarca bavarese e la nazione ellenica – sia per ragioni di religione (il cattolicesimo di Ottone confliggeva con l’ortodossia della popolazione), sia per questioni di legittimità politica – condusse, nel 1862, a un colpo di Stato e al suo esilio.

stemma
Disegno Sodacan: Stemma della famiglia reale di Grecia

Nel 1863 ascese al trono Guglielmo di Danimarca, divenuto Giorgio I di Grecia, fondando così la dinastía dei Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg su suolo ellenico. Tale casato, ramo cadetto della casa principale danese, produsse una genealogia intrecciata con altre case reali europee (attraverso le linee nordiche, britanniche e danesi), e la maggior parte dei suoi membri portò il doppio titolo di Principe di Grecia e Danimarca. Lo stemma della famiglia reale greca presenta il motto in lingua greca “Η ισχύς μου η αγάπη του λαού” (La mia forza è l’amore del popolo), formulazione che marcava l’intento di radicare la legittimità dei sovrani nel consenso popolare.

La storia della monarchia greca nel XX secolo fu tumultuosa: caratterizzata da esili, restaurazioni, crisi costituzionali e infine dalla dittatura militare degli anni Sessanta (il regime dei colonnelli, 1967-1974). Nel 1967 il giovane Costantino II tentò un controcolpo per contrastare i golpisti, ma l’iniziativa fallì e lo costrinse all’esilio. Negli anni successivi, prima il regime militare (1973) e poi la neonata repubblica (1974) votarono per l’abolizione della monarchia mediante referendum. Da allora la Grecia è una repubblica, sebbene diversi governi (e fra essi il governo attuale, di orientamento di centro-destra) abbiano mantenuto rapporti informali di deferenza verso i superstiti della famiglia reale in quanto figure simboliche della storia nazionale.

Dimensione di diritto nobiliare e civile

Sotto il profilo del diritto nobiliare contemporaneo, la questione del cognome “De Grèce” invita a riflettere su alcuni aspetti delicati del rapporto fra identità familiare e ordinamento civile in assenza di un sistema di nobiltà giuridicamente riconosciuto.

parlamento
Foto A. Savin – Wikipedia: Palazzo Reale di Atene oggi sede del Parlamento di Grecia, nel 2013

In numerosi ordinamenti europei (Germania, Francia, Austria, Svizzera), il diritto di scelta del cognome è sottoposto a condizioni di liceità: alcuni cognomi sono vietati perché evocano titoli sovrani non più sussistenti (talora proprio “de France”, “von Teck” o similari) oppure perché inducono confusione circa la titolarità di cariche pubbliche. La Grecia, tuttavia, non ha introdotto una normativa comparativamente rigida su questo terreno. La Costituzione vigente (emendata nel 1975 dopo la caduta della dittatura) vieta esplicitamente il riconoscimento di titoli nobiliari e dei diritti conseguenti, ma non pone limiti testuali alla composizione del nome civile.

L’argomento delle autorità greche—secondo cui l’uso di cognomi quali Δούκας, Πρίγκιπας o Βασιλιάς non conferisce titoli effettivi ma rappresenta parte del patrimonio onomastico del paese—si colloca nella tradizione greco-romana di un diritto del nome libero da eccessive restrizioni formalistiche. Tuttavia, il contesto particolare dei soggetti richiedenti (ex-membri della casa reale deposta) rende la questione più complessa sul piano simbolico e politico che non sul piano meramente tecnico-giuridico. Laddove infatti la maggior parte dei cittadini che portano il cognome Duca non evoca alcuna rivendicazione sovrana o patrimoniale o – più prosaicamente – nobiliare, il medesimo non può dirsi con la stessa certezza per coloro che sono stati effettivamente sovrani o loro discendenti diretti.

Profili di diritto nobiliare e interpretazione storica

Sotto il profilo del diritto nobiliare e della prassi internazionale, la decisione del Consiglio di Stato riveste un interesse specifico per i risvolti che ne derivano per i predicati dinastici, trasformati in elementi onomastici. Il tribunale ha stabilito che l’uso di De Grèce non viola i precetti costituzionali della Repubblica, in quanto il termine non viene recepito come un titolo nobiliare attivo — vietato dall’ordinamento vigente — bensì come un identificativo legale atto a garantire la continuità dell’identità familiare senza presupporre pretese di sovranità.


Scheda di approfondimento
La nobiltà e i titoli nobiliari in Grecia nel diritto contemporaneo

La questione dello status nobiliare nella Grecia moderna affonda le radici nella decisione di abolire la monarchia e di impedire ogni forma di riconoscimento costituzionale della nobiltà come categoria giuridica. Ciò comporta conseguenze significative sia sotto il profilo storico-culturale che sotto quello processuale.

Assenza di un sistema nobiliare codificato
A differenza di altri ordinamenti europei la Grecia non dispone di un corpo coerente di norme che regolamenti lo status civile dei nobili né il riconoscimento di titoli. La Costituzione della Repubblica Ellenica, come riformata nel 1975, sancisce al contempo che “Non possono sussistere titoli di nobiltà” e che non sussistono privilegi annessi allo status. Questa formulazione, talora ribattezzata come “divieto assoluto”, ha comportato l’azzeramento del sistema nobiliare che era vigente durante l’epoca monarchica.
Tuttavia, il divieto costituzionale di riconoscimento non ha corrisposto a una criminalizzazione della titolarità privata di cognomi evocativi di titoli. Di conseguenza, il diritto vigente contempla una zona grigia in cui singoli soggetti (cittadini privati discendenti da antiche linee nobiliari, stranieri, ex-reali) possono mantenere nella sfera privata titoli o cognomi nobili purché non ne rivendichino l’efficacia legale e purché non se ne avvalgano a fini fraudolenti o di turbativa dell’ordine pubblico.

Il trattamento delle persone della casa reale
I membri della famiglia reale greca, anche dopo l’abolizione della monarchia e la perdita della cittadinanza (1974-1994), hanno continuato a essere trattati con una forma di etichetta extragiuridica negli ambienti diplomatici e nelle corti europee. Essi mantengono il diritto di stile e il trattamento di “Altezza Reale” in contesti internazionali—in particolare nei paesi dove regnano membri della famiglia—non per virtù di alcuna norma greca bensì per una consuetudine di cortesia che attinge a fonti di common law nobiliare europeo.
Per converso, sul territorio della Repubblica Ellenica essi non godono di alcuno status civile speciale: sono cittadini come gli altri, vincolati alle medesime norme, privi di immunità o prerogative. Tale situazione ha generato una certa tensione normativa, sopratutto quando, come nel caso del cognome “De Grèce”, una scelta onomastica riferibile alla casa reale è stata introdotta negli atti civili dello Stato.

Diritto civile e cognome: la disciplina greca
Il diritto positivo greco disciplina il cognome mediante l’art. 30 del Codice civile e mediante una serie di circolari amministrative emanate dal ministero dell’Interno. In linea generale, ogni cittadino ha facoltà di scegliere il proprio cognome, salvi i vincoli derivanti da:
> ordine pubblico e morale
> divieto di usurpazione di cognomi altrui (salvo diritto di discendenza)
> impedimento di induzione in errore circa l’identità civile
> divieto di ricorso a denominazioni oscene, dispregiative o gravemente lesive
Tuttavia, non esiste una lista positiva di cognomi proibiti, e l’amministrazione greca ha accordato discrezionalità ai funzionari dell’ufficio di stato civile nel valutare caso per caso. È in questo contesto che la richiesta della famiglia reale di far uso di “De Grèce” ha trovato accoglimento: il funzionario ha giudicato che non vi fosse, nel testo specifico, alcuna violazione dei vincoli suddetti, e che la natura storica del cognome scelto—riferibile al territorio anziché a una carica effettiva—ne rendesse lecito l’uso.

La questione della titolatura e del suo divieto costituzionale
Una questione speculare, che emerge dal dossier, riguarda se e in qual misura il diritto greco permetta ai privati cittadini di fare uso di titoli nobiliari pur privi di effetto legale. Autorevole dottrina ritiene che il divieto costituzionale vada interpretato nel senso che esso sanziona il riconoscimento legale di titoli—cioè la loro iscrizione in albo ufficiale, la loro trasmissibilità ereditaria garantita dalla legge, l’attribuzione di privilegi annessi—ma non necessariamente il loro uso privato e non-fraudolento.
In tale ottica, un discendente della linea di Giorgio I potrebbe, in linea teorica, continuare a ricevere corrispondenza indirizzata a “S.A. il Principe Pavlos di Grecia” senza che ciò costituisca violazione della legge, purché tale titolatura non sia utilizzata al fine di sottrarsi a obblighi civili, di lucro fraudolento, o di turbativa dell’ordine democratico. Il cognome “De Grèce” si colloca in una zona più cautelare: non è un titolo (divieto esplicito), bensì un cognome (diritto condizionato).

Contesti comparativi europei
In Francia, il diritto del cognome è regolato dall’art. L. 111-1 del Codice civile e da una giurisprudenza particolarmente sviluppata. La giurisprudenza francese ha talora proibito cognomi quali “de France”, ritenuti atti a suscitare confusione con l’identità dello Stato.

In Italia, analogamente, il codice civile (art. 94) consente il mutamento del cognome, ma i giudici hanno tradizionalmente rigettato richieste di adozione di cognomi nobili storici qualora non vi sia discendenza provata.

La Germania, per parte sua, ha tradizionalmente mantenuto traccia dei cognomi nobiliari (“von”, “zu”) in una forma attenuata, privata di effetto giuridico.

La Grecia rappresenta dunque un caso intermedio: non vieta espressamente il ricorso a cognomi di connotazione storica o dinastica, a patto che non comportino frode identitaria. Ciò riflette una concezione più liberale del diritto al nome, radicata nella tradizione greca del diritto civile e nella lettura minimalista del divieto costituzionale di nobiltà.
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Albero genealogico della famiglia reale di Grecia, aggiornato al 2025
22 Aprile 2026
Redazione

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