Stemma e gonfalone della Gallura
La Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna è un ente territoriale della Regione Autonoma della Sardegna, istituito con Legge Regionale n. 7 del 12 aprile 2021 e operativo dal 1º aprile 2025, con capoluoghi nei comuni di Olbia e Tempio Pausania e comprendente ventisei municipi nel nord-est dell’isola, in continuità territoriale con la storica regione della Gallura e con la precedente configurazione della Provincia di Olbia-Tempio.
In data 3 febbraio 2026 il Consiglio provinciale della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna ha approvato il bozzetto dello stemma e del gonfalone che rappresenteranno l’ente negli usi ufficiali e istituzionali, deliberando altresì l’indirizzo degli elaborati da sottoporre all’Ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’eventuale concessione formale.
Lo stemma deliberato è uno scudo inquartato, i cui quattro campi sono stati concepiti per evocare aspetti culturali, geografici e storici del territorio provinciale. Nel primo quarto è raffigurata una nave romana, l’isola di Tavolara e il mare, richiamo alla città di Olbia e alla tradizione marinara e commerciale della fascia costiera. Nel secondo quadrante figura un gallo in posizione eretta, simbolo associato alla storica identità della Gallura e alla città di Tempio Pausania, in relazione alla memoria del Giudicato di Gallura. Nel terzo quarto è rappresentata la torre di Pedres, rimando alla storia medievale e alle strutture fortificate presenti nel territorio. Nel quarto quarto emerge il castello di Monte Acuto, struttura dalla conoscenza archeologica minima ma significativa per la memoria storica locale.

La deliberazione del Consiglio provinciale ha incluso anche l’individuazione del colore del gonfalone, che sarà bianco, scelta effettuata dopo la presentazione di tre possibili opzioni.
La seduta consiliare si è svolta nella sala consiliare del Comune di Olbia, alla presenza dei membri dell’assemblea, nell’ambito di una seduta che ha trattato anche l’approvazione del bilancio di previsione biennale e l’istituzione delle commissioni consiliari permanenti, nell’ambito dell’ordine del giorno.
Come accennato, il passaggio successivo per la definitiva omologazione di stemma e gonfalone, e dunque per il loro uso pubblico, sarà l’esame dell’Ufficio onorificenze e araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che se non richiederà aggiustamenti o modifiche, trasmetterà il tutto alla firma del Presidente della Repubblica per il Decreto di Concessione. A tale ufficio il non invidiabile dovere di spiegare agli amministratori locali che uno stemma non è una cartolina con appiccicati i monumenti del territorio di riferimento.
Scheda di approfondimento L’araldica civica italiana ![]() L’araldica è la scienza che studia gli stemmi, questi però sono raggruppabili in tre macro categorie, ovvero gli stemmi di persona e famiglia, gli stemmi ecclesiastici, e gli stemmi di enti. Quest’ultima categoria comprende in particolare gli enti territoriali, quali i comuni, le province, le regioni, e gli studi araldici ad essa dedicati, sono comunemente indicati come studi sull’araldica civica. Oggi in Italia solo questa categoria dell’araldica (o meglio gran parte di essa) è disciplinata e tutelata dallo Stato, e la normativa di riferimento è il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 gennaio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2011, n.25 – Suppl. Ordinario n.26. Tale Decreto all’articolo 2 precisa che: sono destinatari delle disposizioni di cui al presente decreto: le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane, le comunità isolane, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalità giuridica, le banche, le fondazioni, le università, le società, le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato. L’articolo 5 invece precisa le caratteristiche tecniche degli emblemi civici: 1) Lo scudo obbligatoriamente adottato per la costruzione degli stemmi è quello sannitico moderno … 2) Le province, i comuni insigniti del titolo di città ed i comuni dovranno collocare sopra lo stemma la corona a ciascuno spettante, come di seguito descritta: a) provincia: cerchio d’oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all’infuori: ![]() b) comune insignito del titolo di città: corona turrita, formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero: ![]() c) comune: corona formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili), con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, il tutto d’argento e murato di nero: ![]() 3) Gli enti di cui all’articolo 2, diversi da provincia, comune insignito del titolo di città e comune, possono fregiare il proprio stemma con corone speciali di cui è studiata di volta in volta la realizzazione a cura dell’ Ufficio onorificenze e araldica. 4) Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di cm. 90 per cm. 180, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma. Il drappo è sospeso mediante un bilico mobile ad un’asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell’ente. Il gonfalone ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma dell’ente, sormontato dall’iscrizione centrata (convessa verso l’alto) dell’ente medesimo. La cravatta frangiata deve consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali. Le parti metalliche del gonfalone devono essere: argentate per gli stemmi del comune, d’oro per gli stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di città. Analogamente i ricami, i cordoni, l’iscrizione e le bullette a spirale devono essere d’argento per gli stemmi del comune, d’oro per gli stemmi della provincia e del comune insignito del titolo di città. ![]() Il precedente articolo 4, fornisce inoltre delle indicazioni in merito ai motti: I motti devono essere scritti su liste bifide e svolazzanti dello stesso colore del campo dello scudo, con lettere maiuscole romane, collocate sotto la punta dello scudo. Non sono invece formalmente menzionate le fronde che accompagnano lo scudo ai lati per poi unirsi al di sotto della sua punta, ma il rinvio alla normativa preesistente per quanto non normato dal decreto in questione, oltre alla loro costante presenza nei bozzetti esemplificativi e nelle faq presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri legittimano la comune interpretazione che esse siano previste, e lo siano con le caratteristiche indicate nelle suddette faq: 7) Le fronde che ornano lo scudo che ruolo hanno? Arricchiscono lo scudo ed effigiano l’alloro e la quercia, con le foglie di verde e con le drupe e le bacche d’oro; tali fronde si pongono legate in basso con un nastro tricolorato con i colori nazionali. Da annotare infine che il comma 1 dell’art. 4 del già richiamato DPCM del 28/01/2011 precisa che “Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle province e dei comuni non possono essere modificati”. I disegni accompagnatori della presente scheda sono desunti dal testo del DPCM del 28/01/2011. Testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio del 28 gennaio 2011 . |
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