Convegno: “Di nobiltà, potere e fedeltà”
Venerdì 30 gennaio 2026, presso il refettorio delle biblioteche riunite Civica e A. Ursino Recupero di Catania, si è svolto il convegno internazionale di studi intitolato “Di nobiltà, potere e fedeltà”. L’incontro, organizzato dall’Università di Catania in collaborazione con gli atenei di Messina e Palermo, ha visto il patrocinio del Corpo della nobiltà italiana e della Commissione araldico-genealogica siciliana, unitamente al contributo del Center for the history of power (Chispo).
Presupposti scientifici e istituzionali
Il simposio si è posto l’obiettivo di analizzare il ruolo delle élite siciliane tra il Medioevo e il Settecento, esaminando il rapporto tra i ceti dirigenti e i centri di potere sovranazionali. Come evidenziato nelle premesse metodologiche dai curatori, la ricerca si è avvalsa della progressiva apertura di archivi privati, elemento che ha permesso di integrare e, in alcuni casi, rivedere la storiografia consolidata circa la definizione di nobiltà e le sue dinamiche di fedeltà alla corona.
I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della prorettrice dell’Università di Catania, Lina Scalisi, della direttrice del dipartimento di scienze umanistiche, Stefania Rimini, e dell’ex responsabile delle biblioteche civiche, Rita Angela Carbonaro. Sono seguiti gli interventi di Narciso Salvo di Pietraganzili, presidente della Commissione araldico-genealogica siciliana, e di Carlo Marullo di Condojanni, vicepresidente del Corpo della nobiltà italiana.
Articolazione delle sessioni e contributi dei relatori
La giornata di studi si è articolata in tre sessioni presiedute rispettivamente da Narciso Salvo di Pietraganzili, Guglielmo Scammacca della Bruca e Salvatore Bordonali di Pirato.
La prima parte del convegno ha approfondito le origini medievali del ceto nobiliare. Ferdinando Maurici ha esaminato la situazione della Sicilia nel XIV secolo, soffermandosi sulle strutture castrensi e sulle dinamiche belliche che definirono i rapporti feudali dell’epoca. Fabrizio D’Avenia ha invece focalizzato l’attenzione sul periodo moderno, analizzando la dialettica tra fedeltà e autonomia nel contesto delle monarchie europee.
Nel corso delle sessioni pomeridiane, gli interventi hanno riguardato le strategie di conservazione del potere e l’evoluzione dell’identità nobiliare. Giacomo Pace Gravina ha discusso gli aspetti giuridici e storici legati al diritto nobiliare, mentre Narciso Salvo di Pietraganzili ha illustrato l’importanza delle fonti documentarie per la ricostruzione genealogica, con particolare riferimento agli archivi di famiglia.
Conclusioni e prospettive della ricerca
Il convegno ha messo in luce come la nobiltà siciliana abbia agito quale interlocutore politico attivo all’interno degli scacchieri diplomatici europei, oscillando tra la necessità di protezione esterna e la salvaguardia delle proprie prerogative locali. La discussione ha confermato l’inscindibilità del nesso tra il possesso feudale, il servizio militare e la virtù civile come elementi fondanti della legittimazione del ceto dirigente.
Gli atti del convegno, secondo quanto riferito dagli organizzatori, saranno oggetto di una prossima pubblicazione scientifica, volta a formalizzare i nuovi dati emersi dalle consultazioni archivistiche e dal confronto interdisciplinare tra storici delle istituzioni, del diritto ed esperti di araldica e genealogia.
Disambigua Nobiltà e titoli nobiliari in Italia Con l’avvento della Repubblica in Italia, la rilevanza pubblica dello status nobiliare e dei titoli nobiliari italiani, sono sostanzialmente venuti meno, sebbene sia necessario distinguere fra stato nobiliare e titolo nobiliare di un individuo o di un casato. Tale distinzione è rilevante sia sotto il profilo storico che giuridico, poichè di norma i diversi ordinamenti nobiliari del Regno d’Italia, degli stati preunitari, e degli stati esteri, hanno sempre riconosciuto insita nell’individuo o nel casato la nobiltà, che l’autorità pubblica può o poteva riconoscere, ma non conferire, in quanto stato proprio della persona, indipendente dalla volontà altrui (come dire che un individuo è onesto, e lo è a prescindere da qualunque riconoscimento pubblico o privato che sia, e all’inverso non può diventare onesto unicamente perchè venga dichiarato tale da una qualunque autorità); al contrario il titolo nobiliare è o era di norma frutto di una concessione sovrana, in quanto legato all’affidamento di una determinata funzione o di un determinato incarico, oppure manifestazione pubblica di una benemerenza comunque concessa dall’autorità sovrana. Va da sé che se comunque un sovrano riconosce o ha riconosciuto come nobile un individuo indegno, può risultare alquanto complicato contestare tale riconoscimento. In Italia però l’avvento della Repubblica ha portato anche alla redazione di una nuova Costituzione che nella sua “XIV disposizione transitoria”, recita: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. … La legge regola la soppressione della Consulta araldica” (XIV disposizione transitoria della Costituzione Italiana, comma 1- 2, e 4). Dunque dall’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1° gennaio 1948) per l’Italia i titoli nobiliari hanno perso qualunque rilevanza pubblica; si badi bene, non sono vietati, semplicemente non sono riconosciuti, cioè non sono tutelati nè disciplinati, sono giuridicamente irrilevanti. Ne consegue che sotto il profilo giuridico ogni italiano può lecitamente autoattribuirsi qualunque titolo nobiliare desideri, senza incorrere in alcun reato, salvo eventualmente coprirsi di ridicolo. L’unica forma di tutela che permane è quella relativa ai “predicati nobiliari” (esempio: Rossi di Vallelupa), che a determinate condizioni possono essere riconosciuti e divenire parte del cognome (cosiddetta cognomizzazione). Da notare che però la “disposizione” costituzionale non menziona lo status nobiliare, lasciando qualche incertezza interpretativa, infatti non essendo menzionato, non si può dire venga negato, e formalmente – a differenza di quanto accaduto per i titoli nobiliari – non viene neppure indicato esplicitamente come irrilevante; ed anche la rivendicazione dell’uguaglianza fra tutti i cittadini italiani non risulta conflittuale con la status nobiliare di un individuo o di un casato, laddove tale status non origini discriminazione di trattamento di alcun tipo e in alcun ambito, come in effetti è oggi. In tale quadro vi è chi sostiene che lo status nobiliare individuale e familiare possa essere tutt’oggi oggetto di riconoscimento e tutela pubblica, soprattutto nei casi di individui (ormai pochi) o casati, che già erano stati riconosciuti come nobili dallo Stato (sebbene nella precedente forma del Regno). . |
Disambigua: C.N.I. L’acronimo C.N.I. è attualmente utilizzato da due distinte associazioni nobiliari: ![]() Il Corpo della Nobiltà Italiana, storica associazione nobiliare privata, costituita a Torino il 3 marzo 1957, ma con sede a Roma, che si propone di riunire la nobiltà italiana e di investigare e accertare privatamente i diritti storici dei nobili italiani e la loro difesa. Il sito Internet ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana ![]() Il Corpo Nobiliare Italiano, associazione nobiliare privata che fa risalire le proprie origini al 2010, con sede a Roma, che si è posta lo scopo di tutelare i diritti storici delle famiglie nobili italiane riconosciute dal Regno d’Italia e dall’attuale Repubblica Italia. Il sito Internet ufficiale del Corpo Nobiliare Italiano . |
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