Borella sulla successione in Casa Savoia

Il prossimo 18 marzo, in occasione dell’anniversario dei 40 anni dalla morte di Umberto II (Racconigi, 15 settembre 1904 – Ginevra, 18 marzo 1983), Re d’Italia e sovrano dal 9 maggio 1946 al 18 giugno 1946, l’Unione Monarchica Italiana terrà, alle ore 10.30, presso il centro congressi Cavour, di via Cavour 50/a a Roma, la commemorazione ed una conferenza.

Relatore all’evento Andrea Borella, direttore dell’Annuario della Nobiltà Italiana che illustrerà alcuni aspetti, anche inediti, inerenti la successione da Re Umberto II, Capo della Real Casa di Savoia, prima a S.A.R. il principe Amedeo di Savoia, già Duca d’Aosta, e, poi, al di lui figlio, S.A.R. il Principe Aimone, già Duca delle Puglie ed attuale Capo della Real Casa di Savoia.


Scheda biografica
Andrea Borella 

Andrea Borella editore dell'Annuario della Nobiltà Italiana

Fondatore della casa editrice S.A.G.I. e poi dell’ Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust, ha curato l’anastatica del celebre Stemmario Cremosano, dal 1998 dirige la seconda serie dell’ “Annuario della Nobiltà Italiana” e dal 2003 ha dato vita ad una collana di repertori genealogici e nobiliari dedicati ai vari Paesi del Mondo.

Perito e consulente tecnico in araldica presso il Tribunale di Sondrio è specializzato in storia e in scienze etno-antropologiche, è stato docente di genealogia, araldica e araldica ecclesiastica presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” di Roma, è consulente per il diritto dinastico di alcuni Governi e Case sovrane ed ex sovrane nel mondo.
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Scheda di approfondimento
Disputa dinastica Casa Savoia

stemma savoia

Il ruolo di Capo di Casa Savoia, e dunque di Pretendente al Trono d’Italia, è oggi oggetto di una disputa tra i rappresentanti di due rami dello stesso casato, quello primogenito oggi rappresentato da Vittorio Emanuele di Savoia (figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, e padre di Emanuele Filiberto) e quello cadetto dei Savoia-Aosta, oggi rappresentato da Aimone di Savoia-Aosta.

Il matrimonio controverso
A giustificare l’apertura del contenzioso, il matrimonio contratto da Vittorio Emanuele di Savoia civilmente nel 1970 e religiosamente nel 1971, con Marina Doria.
Tale matrimonio infatti avvenne senza consenso da parte di Umberto II (in quel momento capo della Real Casa), con una donna priva di un’adeguato stato nobiliare; tali circostanze secondo le leggi dinastiche di Casa Savoia decretano l’immediata decadenza del principe contraente il matrimonio da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza.
Conseguentemente il titolo di Capo di Casa Savoia e Pretendente al Trono d’Italia spetterebbe ad Aimone di Savoia-Aosta.

Vittorio Emanuele contesta sotto diversi punti di vista le rivendicazioni del ramo cadetto del casato, ed in particolare sostiene che con l’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, le leggi di successione per la Casa Reale previste dal Regno d’Italia, siano decadute e non producano più effetti civili nei riguardi dell’ex Casa Reale.

La modifica delle norme successorie
Più recentemente la disputa è stata alimentata anche da un decreto di Vittorio Emanuele del 28 dicembre 2019, che come nel caso anche di altre case regnanti europee, ha sostanzialmente abrogato la legge salica, modificando le leggi successorie del casato e consentendo la successione femminile, con la motivazione di doversi adeguare “alle norme comunitarie sull’uguaglianza di genere“.

Il decreto è stato contestato dai Savoia-Aosta in quanto Vittorio Emanuele essendo decaduto dal ruolo di Capo di Casa Savoia non avrebbe avuto i titoli per poterlo emettere, non avrebbe comunque seguito le procedure necessarie, e sarebbe motivato unicamente dall’esigenza di consentire la successione alle sue nipoti (Emanuele Filiberto, figlio di Vittorio Emanuele, ha avuto due figlie femmine e nessun maschio). Infatti in assenza di tale decreto in futuro ad Emanuele Filiberto nel ruolo di Capo della Real Casa e di Pretendente al Trono d’Italia subentrerebbe comunque la discendenza maschile del ramo Savoia-Aosta.

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Gli stralci pertinenti alla disputa
, delle leggi dinastiche del casato, in materia successoria:

> Regie lettere patenti del 13 settembre 1780, emanate da Vittorio Amedeo III:
Art. 1. Non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio senza prima ottenere il permesso Nostro o dei reali nostri successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti, che da Noi o da reali successori, si stimeranno adatti al caso.
Art. 2. Se nell’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore, tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia.
Art. 3. Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i reali nostri successori, a lasciare che si contragga matrimonio disuguale, riserviamo in tale caso alla sovrana autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni, e cautele, che dovranno osservarsi.

>Regio editto del 16 luglio 1782, anch’esso emanato da Vittorio Amedeo III:
Art. 10. I maritaggi dei Principi della nostra Casa, interessando essenzialmente il decoro della Corona ed il bene dello Stato, non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra, o dei Reali successori, e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere, soggiacerà a quei provvedimenti, che all’occorrenza dei casi, sì da Noi, che dà Reali successori verranno ordinati, anche a tenore delle Patenti Nostre del 13 settembre 1780, con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti.

>Statuto Albertino del 4 marzo 1848:
Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

>Codice Civile del 2 aprile 1865:
Art. 69. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re.
Art. 81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l’uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell’altro.

>Codice Civile del 16 marzo 1942:
Art. 92. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.
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15 Marzo 2023
Redazione

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