Titolo nobiliare per chi sostiene l’ambiente
Non mancherà di far discutere l’iniziativa dell’Associazione Principato Di Valboscosa, una realtà nata quasi casualmente nel 2019 dopo una gita nelle prealpi biellesi, che sta cercando di realizzare un ambizioso piano di recupero ambientale in uno spicchio di tale territorio, la Valdilana, e lo sta facendo con una formula del tutto originale, dagli inaspettati risvolti nobiliari.
L’associazione dunque dopo aver registrato il marchio Blasone Principe Di Valboscosa presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, ha iniziato ad acquistare dal 2021 una sempre più ampia estensione di terreni boschivi e di vigneti nel Comune di Mezzana Mortigliengo e nelle frazioni vicine, ove realizzare un progetto di recupero ambientale, contro la desertificazione, il recupero e mantenimento del patrimonio boschivo italiano e la protezione della fauna selvatica; progetto che prevede nell’immediato la pulizia e il ripristino dei sentieri che conducono nella tenuta di Montaldo (parte del neocostituito principato), quindi da settembre 2023, una volta espletate tutte le pratiche burocratiche imposte per legge e con la consulenza di agronomi locali, parte della proprietà, verrà trasformate dal loro stato attuale di bosco ceduo, a piantagioni mellifere; ciò dovrebbe aiutare gli apicoltori della zona ai quali verrà concesso di posizionare i loro alveari nelle aree create. Di fatto a partire dalla primavera del 2024, questa seconda fase diventerà il termometro principale del progetto di recupero ambientale, anche in considerazione del noto stato di sofferenza dell’apicoltura a causa del cambiamento climatico in atto.
Un progetto già di per se originale, che però riserva le sue maggiori sorprese sul fronte della raccolta fondi, poichè – come facilmente intuibile – un simile intervento richiede comunque delle risorse economiche non trascurabili, per il cui reperimento l’ente non intende avvalersi di fondi statali, regionali o europei, ma unicamente di risorse private, affinchè il progetto possa essere condiviso e divenire un patrimonio collettivo, svolgendo anche un’opera di sensibilizzazione ambientale.
A tal fine ecco l’idea di ispirarsi a quanto oggi avviene in Scozia, come spiegato dagli stessi promotori: “Fino ad oggi gli italiani hanno avuto la possibilità di sostenere realtà ecologiste o di recupero di castelli in Scozia, grazie a una legge che consente la vendita dei “terreni souvenir” in cambio del titolo di proprietario terriero “Laird di…” che traslato in inglese diventa Lord di… e con questo gioco di parole, si consente a privati di ottenere finanziamenti da altri privati per il mantenimento delle proprietà terriere e la loro eventuale riqualificazione o, del restauro di castelli che non hanno mai fine, facendo diventare il crowdfunding un business da milioni di sterline basati sulla fiducia di privati da tutto il mondo”.
“L’Associazione Culturale Ecologista Principato Di Valboscosa, – proseguono dalla Valdilana -fa suo questo modo di fare crowdfunding, offrendo ai propri sostenitori i suoi Titoli Nobiliari, che, nel pieno rispetto delle leggi italiane sono da considerarsi “decorativi“, questo è ampiamente spiegato, nel sito ufficiale dell’associazione. Viene premiata la Nobiltà d’Animo dei sostenitori”.
“Siamo certi di realizzare due sogni in in un solo colpo, – conclude il Presidente/Principe dell’associazione Principato Di Valboscosa – tutti abbiamo sognato e sogniamo di avere un titolo nobiliare da esibire anche solo appeso alle pareti di casa e, tutti vorremmo fare qualcosa di più concreto per affrontare il cambiamento climatico, proteggere la natura e la fauna selvatica. Affrontiamo tutto questo come un gioco, con la stessa leggerezza con cui lo affronterebbero i bambini.
Per sostenerci non vendiamo un semplice foglio di carta, vendiamo un lavoro artigianale composto da più documenti, decorativi si, ma che dimostrano la nobiltà d’animo dei sostenitori non il loro sangue blu. Un bellissimo pacchetto regalo che rimane a vita. Invitiamo gli italiani a tenerci in considerazione in occasione di un regalo particolare o per sé stessi, per autostima. E siamo facilmente raggiungibili sia sul territorio che tramite il nostro sito www.valboscosa.com”.
Disambigua Nobiltà e titoli nobiliari in Italia Con l’avvento della Repubblica in Italia, la rilevanza pubblica dello status nobiliare e dei titoli nobiliari italiani, sono sostanzialmente venuti meno, sebbene sia necessario distinguere fra stato nobiliare e titolo nobiliare di un individuo o di un casato. Tale distinzione è rilevante sia sotto il profilo storico che giuridico, poichè di norma i diversi ordinamenti nobiliari del Regno d’Italia, degli stati preunitari, e degli stati esteri, hanno sempre riconosciuto insita nell’individuo o nel casato la nobiltà, che l’autorità pubblica può o poteva riconoscere, ma non conferire, in quanto stato proprio della persona, indipendente dalla volontà altrui (come dire che un individuo è onesto, e lo è a prescindere da qualunque riconoscimento pubblico o privato che sia, e all’inverso non può diventare onesto unicamente perchè venga dichiarato tale da una qualunque autorità); al contrario il titolo nobiliare è o era di norma frutto di una concessione sovrana, in quanto legato all’affidamento di una determinata funzione o di un determinato incarico, oppure manifestazione pubblica di una benemerenza comunque concessa dall’autorità sovrana. Va da sé che se comunque un sovrano riconosce o ha riconosciuto come nobile un individuo indegno, può risultare alquanto complicato contestare tale riconoscimento. In Italia però l’avvento della Repubblica ha portato anche alla redazione di una nuova Costituzione che nella sua “XIV disposizione transitoria”, recita: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. … La legge regola la soppressione della Consulta araldica” (XIV disposizione transitoria della Costituzione Italiana, comma 1- 2, e 4). Dunque dall’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana (1° gennaio 1948) per l’Italia i titoli nobiliari hanno perso qualunque rilevanza pubblica; si badi bene, non sono vietati, semplicemente non sono riconosciuti, cioè non sono tutelati nè disciplinati, sono giuridicamente irrilevanti. Ne consegue che sotto il profilo giuridico ogni italiano può lecitamente autoattribuirsi qualunque titolo nobiliare desideri, senza incorrere in alcun reato, salvo eventualmente coprirsi di ridicolo. L’unica forma di tutela che permane è quella relativa ai “predicati nobiliari” (per l’eventuale lettore occasionale è opportuno chiarire che un “predicato nobiliare” è l’indicazione geografica che segue il nome del casato e magari il titolo nobiliare, indicando il territorio su cui il nobile avrebbe potuto avere una qualche forma di diritto o potere, o comunque detenere ampi possedimenti, come ad esempio Rossi di Vallelupa, o Bainchi conti di Monte San Giulio), predicati che a determinate condizioni possono essere riconosciuti e divenire parte del cognome (cosiddetta cognomizzazione). Da notare che però la “disposizione” costituzionale non menziona lo status nobiliare, lasciando qualche incertezza interpretativa, infatti non essendo menzionato, non si può dire venga negato, e formalmente – a differenza di quanto accaduto per i titoli nobiliari – non viene neppure indicato esplicitamente come irrilevante; ed anche la rivendicazione dell’uguaglianza fra tutti i cittadini italiani non risulta conflittuale con la status nobiliare di un individuo o di un casato, laddove tale status non origini discriminazione di trattamento di alcun tipo e in alcun ambito, come in effetti è oggi. In tale quadro vi è chi sostiene che lo status nobiliare individuale e familiare possa essere tutt’oggi oggetto di riconoscimento e tutela pubblica, soprattutto nei casi di individui (ormai pochi) o casati, che già erano stati riconosciuti come nobili dallo Stato (sebbene nella precedente forma del Regno). Ciò nondimeno non vi sono precedenti giuridici che confermino tale assunto. . |
Scheda di approfondimento Gli ordini cavallereschi in Italia ![]() Il conferimento e l’uso di titoli e decorazioni cavalleresche nel territorio della Repubblica Italiana sono disciplinati dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge 3 marzo 1951, n. 178 (“Istituzione dell’Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» e disciplina del conferimento e dell’uso delle onorificenze“). In base al dettato normativo e alla consolidata prassi amministrativa, il regime d’uso si articola in tre macro-categorie: 1. Uso libero (Ordini Nazionali, Pontifici e SMOM) I cittadini italiani possono liberamente insignirsi e fregiarsi dei titoli e delle decorazioni appartenenti a: o Ordini Nazionali della Repubblica Italiana: Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), Ordine Militare d’Italia, Ordine della Stella d’Italia, Ordine al Merito del Lavoro e Ordine di Vittorio Veneto; o Ordini della Santa Sede: Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa; o Ordini di sub-collazione pontificia e di patronato: Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme; o Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), in virtù della sua natura di soggetto di diritto internazionale recepito dall’ordinamento italiano. 2. Uso soggetto ad autorizzazione (Ordini di Stati Esteri e Ordini “Non Nazionali”) Ai sensi dell’art. 7 della Legge 178/1951, l’uso nel territorio repubblicano delle onorificenze conferite da Stati esteri sovranamente riconosciuti o da Ordini “non nazionali” è subordinato al rilascio di un formale decreto di autorizzazione. L’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni sono di esclusiva competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) (Servizio del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica). 3. Divieti, sanzioni ed enti non riconosciuti L’articolo 8 della medesima legge vieta in modo assoluto il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche — sotto qualsiasi forma o denominazione — da parte di altri soggetti. Le relative sanzioni si applicano anche qualora i conferimenti siano avvenuti al di fuori del territorio nazionale. In tale contesto assume particolare rilevanza la direttiva Persomil del 21 luglio 2020 e le successive modifiche del 2020 e del 2023, con i relativi allegati Profili di opportunità politica e ruolo dell’ICOC L’assenza di autorizzazione italiana all’uso delle insegne non coincide necessariamente, sul piano concettuale, con un giudizio storico sull’origine o sulla natura dinastica di un ordine. È il caso delle decorazioni degli Ordini di Casa Savoia (come l’Annunziata o i Santi Maurizio e Lazzaro), la cui autorizzazione è preclusa per ragioni di opportunità politica o costituzionale. Per questo motivo, accanto alle valutazioni delle istituzioni statali, esistono anche classificazioni elaborate da organismi privati di studio, come l’ICOC (International Commission for Orders of Chivalry), che non hanno valore giuridico ma sono frequentemente richiamate nella letteratura specialistica. . |
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