Anche a San Marino l’Ordine Cavalleresco al Merito del Lavoro

Come annunciato già a Febbraio, l’OSLA (Organizzazione Sammarinese dei Lavoratori Autonomi) ha presentato un disegno di legge per l’istituzione anche nell’antica repubblica di un Ordine Cavalleresco al Merito del Lavoro.

Il testo recita:

Art. 1 Lo Stato, nel riconoscere il valore del lavoro autonomo, intende premiare tutti coloro che si siano particolarmente distinti nelle attività imprenditoriali e professionali conferendo loro il titolo di: Cavaliere del lavoro.

Art.2 Sono requisiti minimi indispensabili per poter accedere alla valutazione del merito:

a- Attività lavorativa autonoma per un periodo, anche non continuativo, di almeno 20 anni.

b- Aver compiuto il 55° anno di età.

c- Aver sempre tenuto una condotta civile irreprensibile; non aver mai commesso reati di carattere tributario; aver sempre rispettato ed applicate le leggi in materia di contributi previdenziali nei confronti dei lavoratori impegnati alle proprie dipendenze personali o delle aziende delle quali si è assunta la funzione di amministratore.

d- Residenza da almeno 20 anni nella Repubblica di San Marino

Art. 3 Le onorificenze sono conferite dai Capitani Reggenti in apposita cerimonia da organizzarsi durante il semestre Aprile-Ottobre di ogni anno.

Art.4 Le candidature verranno valutate da una apposita Commissione composta dal Segretario di Stato che la presiede, da due funzionari della Segreteria di Stato medesima; da un rappresentante per ogni Organizzazione delle imprese legalmente riconosciute, da due rappresentanti dei Cavalieri del Lavoro. Il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse ogni anno è fissato in cinque. Per i primi due anni dall’entrata in vigore della presente Legge, il numero massimo è elevato a 10.

Art. 5 Le persone insignite del titolo di Cavaliere del Lavoro hanno la facoltà di costituirsi in “Ordine” con atto privato da comunicarsi al Presidente della Commissione.

Art. 6 Apposito regolamento verrà adottato dalla Commissione stessa entro 3 mesi dal suo insediamento.

Art. 7 L’immagine del Santo Marino, lavoratore della pietra, rappresenterà la decorazione i cui aspetti particolari saranno stabiliti dalla Commissione di cui all’art.4. Il nastro di corredo dovrà essere bianco e azzurro.

Art.8 In caso di comportamento indegno l’onorificenza può essere revocata con atto del Presidente della Commissione su conforme delibera della Commissione e sentito il parere del Consiglio dell’Ordine ove questo si sia costituito.

Art. 9 La presente Legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione e produce i suoi effetti a partire dall’anno 2011.

BREVE RELAZIONE: la Repubblica di San Marino ha da sempre riconosciuto il lavoro quale dovere e diritto di ogni cittadino preoccupandosi di garantire tutte le forme di socialità necessarie a sostenere questo diritto/dovere. Nella seconda metà del secolo scorso è cresciuta enormemente l’iniziativa privata e moltissime sono state le imprese che si sono costituite in particolare quelle che si sono sviluppate nell’artigianato, nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nell’agricoltura, nei servizi, nelle arti ed in tutte quelle forme che esaltano questo grande valore ed assolvono alle esigenze di produzione di ricchezza dei singoli. La testimonianza di questo progresso e di questa attitudine la ritroviamo oggi nelle oltre 5.000 imprese che operano in San Marino. Le origini sono note: sul lavoro si è fondata la Repubblica, sul lavoro è prosperata e solo il lavoro potrà garantire quei livelli di libertà che ci siamo conquistati e che oggi vogliamo ulteriormente espandere. La libertà di impresa costituisce uno dei pilastri fondamentali della nostra economia che vanno difesi, esaltati, valorizzati e sviluppati. Con questa Legge si vuole solamente ufficializzare e rendere concreto il riconoscimento delle Istituzioni a coloro che con il proprio lavoro hanno contribuito e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale ed al progresso del Paese. Si tratta di un progetto di Legge molto semplice che afferma valori e principi fondamentali lasciando all’organismo di gestione la massima libertà di strutturarsi ed organizzarsi senza creare nuova burocrazia o istituire nuovi uffici.

Si prevede la possibilità che i beneficiari delle onorificenze si costituiscano volontariamente in associazione con ampia libertà di gestione e di rappresentanza anche verso organismi similari nel resto del mondo.

Particolare attenzione è posta alla decorazione che, pur lasciando ampia facoltà di scelta alla Commissione dovrà comunque rappresentare l’immagine del Santo Marino in atteggiamento di lavoro della pietra ed i colori nazionali. E’ prevista anche la possibilità di revoca della onorificenza in caso di comportamento indegno così come avviene in tutte le altre circostanze. Pur trattandosi di una semplice bozza che potrà accogliere modifiche ed integrazioni, OSLA ritiene maturi i tempi perché nella nostra Repubblica si adotti questo provvedimento e si riconosca il lavoro svolto dagli imprenditori. La limitazione al numero di 5 onorificenze per ogni anno garantisce sulla selettività e sul valore della stessa; solo per i primi due anni si ritiene congruo raddoppiare questo limite per poter onorare il lavoro di quanti, ormai raggiunta una ragguardevole età, non hanno avuto modo di usufruirne in precedenza.

Fonti: Libertas, Libertas, SanMarinoNotizie

5 Novembre 2011
Redazione

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